Con la conversione in legge del decreto “Semplificazioni” si è indubbiamente persa una opportunità per approvare una norma di limitazione della responsabilità dei colleghi dirigenti e di tutto il personale scolastico in connessione all’emergenza Covid-19.
È bene precisare, però, che il relativo emendamento – dichiarato inammissibile – avrebbe escluso solo la responsabilità civile verso terzi in caso di colpa lieve senza affrontare il versante penale della questione.
In effetti, anche se l’insorgenza della pandemìa da Covid-19 ha reso più evidente la necessità di rivedere proprio il profilo penale datoriale, come autorevolmente affermato anche dall’ex Procuratore Capo di Roma in un suo recente articolo sul quotidiano La Stampa, non va dimenticato che tale responsabilità era insostenibile già prima, come da noi costantemente denunciato.
Prendiamo atto dell’impegno della Ministra Azzolina e della Viceministra Ascani che ha consentito di introdurre l’art. 29-bis in sede di conversione del decreto “Liquidità”, ma riteniamo comunque utile suggerire un approccio diverso: quello di una revisione organica della materia.
Infatti, come puntualizzato dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto “Semplificazioni”, gli atti legislativi non devono contenere norme eterogenee. Sarebbe dunque preferibile, a nostro avviso, varare un decreto-legge ad hoc che preveda tre interventi, tutti strettamente connessi tra loro:
- La revisione di quegli aspetti del d.lgs. 81/2008 che creano confusione di competenze tra datore di lavoro pubblico ed ente preposto alla fornitura e alla manutenzione degli ambienti di lavoro, prevedendo – tra l’altro – che la valutazione dei rischi strutturali derivanti dall’edificio sia di competenza di quest’ultimo (gli enti locali per le scuole) e che il datore non possa essere destinatario di verbali di prescrizione per presunte irregolarità edilizio-impiantistiche qualora abbia tempestivamente richiesto l’intervento dell’ente competente per farvi fronte.
- La depenalizzazione della colpa lieve, in caso di infortunio sul posto di lavoro, purché siano state correttamente applicate le disposizioni legislative e quelle derivanti da protocolli di sicurezza che non lasciano margini di discrezionalità (in analogia con la recente modifica del reato di abuso di ufficio).
- Il sostanziale rafforzamento della tutela antinfortunistica – anche stragiudiziale – in favore del lavoratore infortunato, per accelerarne l’iter e per evitare che questi debba avviare un’azione giudiziaria al fine di ottenere quanto gli spetta, spesso con fatica e dopo molto tempo.
È ora che la politica prenda atto di questa esigenza, condivisa da moltissimi soggetti oltre ai dirigenti scolastici, per garantire ai lavoratori una vera tutela antinfortunistica e per superare il retrogrado concetto di capro espiatorio.
L’ANP continuerà a perseguire questo obiettivo con la massima determinazione, consapevole della realtà vissuta dai colleghi che, ogni giorno, assicurano il servizio tra mille difficoltà.