- Regolamento dei congressi e delle assemblee approvato dal CN il 2 aprile 2017
- Regolamento di disciplina
- Regolamento del Consiglio Nazionale
STATUTO
Approvato dal XI CONGRESSO NAZIONALE ANP
Roma, 16 dicembre 2017
TITOLO I – Costituzione e finalità
Art. 1 – Costituzione
- E’ costituita l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp.
- All’Anp possono aderire:
a) i dirigenti e gli ex-dirigenti pubblici;
b) i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati;
c) le alte professionalità docenti della scuola.
3. All’Anp possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente anche successivamente alla cessazione dal servizio.
Art. 2 – Finalità
- L’Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti scopi:
a) rappresentare sindacalmente i dirigenti dell’Area dell’Istruzione e della Ricerca istituita dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016 in ogni sede e ad ogni livello;
b) tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;
c) fornire ai soci servizi di consulenza e di assistenza;
d) costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell’istruzione e della formazione;
e) promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del servizio;
f) promuovere, progettare ed organizzare attività di formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;
g) porsi come interlocutrice dei decisori politici in merito alle proposte di politica scolastica e formativa;
h) costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l’amministrazione scolastica;
i) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati;
j) favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
k) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
l) aderire a similari realtà associative internazionali;
m) garantire l’elaborazione e la diffusione, con ogni mezzo, della cultura professionale e delle proprie iniziative;
n) promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
Art. 3 – Convenzioni
- L’Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.
Art. 4 – Patrimonio
- Il patrimonio dell’Anp è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni immobili di proprietà dell’associazione e da eventuali legati e donazioni. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II – Dei soci
Art. 5 – Iscrizione all’Anp
- L’iscrizione si attiva all’atto della ricezione, da parte dell’Anp, della manifestazione di volontà di adesione del nuovo socio.
- L’iscrizione all’Anp comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e in tutti i regolamenti associativi.
- Il socio fa parte della struttura territoriale nel cui ambito è collocata la sede di effettivo servizio oppure, nel caso di socio pensionato, la residenza anagrafica.
- L’Anp si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato.
- La decisione di cui al comma precedente è assunta dal Collegio dei Probiviri, a seguito di richiesta del Presidente nazionale.
- La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art. 6 – Soci onorari
- Il Presidente nazionale conferisce la qualifica di socio onorario a personalità di alto profilo culturale e professionale.
- Il socio onorario partecipa ai lavori del Congresso nazionale nelle vesti di congressista.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
c) espulsione.
Art. 8 – Diritti e obblighi dei soci
- Il socio è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio nazionale, mediante delega all’amministrazione di appartenenza o all’ente di previdenza.
- I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le modalità stabilite dai regolamenti associativi.
- I soci hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.
- Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con le linee politiche e con gli orientamenti espressi dagli organi statutari dell’Anp, impegnandosi a sostenere gli stessi e a non svolgere attività contraria ai suoi fini.
- Alle cariche elettive dell’associazione non possono concorrere coloro che sono iscritti anche ad altre associazioni sindacali di categoria.
Art. 9 – Sanzioni disciplinari
- Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell’Anp o che ne ledano l’immagine o il prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura del Presidente nazionale, ad iniziativa diretta o anche eventualmente su proposta del Presidente della struttura regionale, provinciale e interprovinciale di appartenenza.
- Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’atto di cui il socio si è reso responsabile:
a) censura;
b) sospensione fino a sei mesi;
c) espulsione.
3. L’apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.
4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle garanzie a difesa. Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare appello al Consiglio nazionale che delibera definitivamente in merito.
5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi associativi nei successivi dodici mesi.
6. L’espulsione disposta ai sensi del precedente comma 2, lett. c), comporta, a tempo indeterminato, l’impossibilità di una successiva re-iscrizione.
7. La competenza ad adottare e a modificare il Regolamento sulla procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è attribuita al Consiglio nazionale.
TITOLO III – Organi nazionali
Art. 10 – Organi nazionali
- Organi nazionali dell’Anp sono:
a) il Congresso nazionale;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio nazionale;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 11 – Il Congresso nazionale
- Il Congresso nazionale è l’organo che determina le linee generali della politica dell’Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni, elegge il Presidente nazionale, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
- Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio nazionale.
- Il socio non può ricoprire la stessa carica di cui al comma 1 per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente Nazionale che cessa dal mandato partecipa, in qualità di Presidente emerito, al Consiglio Nazionale ed al Congresso Nazionale per il triennio successivo, con diritto di parola ma non di voto.
Art. 12 – Il Presidente nazionale
- Il Presidente nazionale:
a) ha la rappresentanza legale dell’Anp e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;
b) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
c) attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
d) nomina e revoca i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 13 – Il Consiglio nazionale
- Il Consiglio nazionale è costituito dal Presidente nazionale dell’Anp, dal Presidente emerito e dai Presidenti regionali di cui al successivo art. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il vicepresidente vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
- Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello staff del Presidente nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell’Associazione ESHA Italy.
- Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.
- Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente nazionale dell’Anp entro centocinquanta giorni dalla data di conclusione del Congresso nazionale, elegge, tra i propri componenti, un Presidente e un vice Presidente.
- La carica di Presidente nazionale dell’Anp è incompatibile con le cariche previste dal comma precedente.
- Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
- Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all’anno, su convocazione del suo Presidente.
- L’ordine del giorno è definito dal Presidente del Consiglio nazionale e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dal Presidente nazionale.
- Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente nazionale oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
- Il Consiglio designa, su proposta del suo Presidente, i delegati ai congressi federali e confederali nel rispetto di un’equa distribuzione territoriale.
- Il Consiglio:
a) sviluppa le linee programmatiche dell’attività dell’Anp approvate dal Congresso;
b)approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c) esercita, a scrutinio segreto, l’ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del terzo comma dell’art. 8;
d) determina l’ammontare della quota associativa;
e) è titolare del potere regolamentare.
12. Il Consiglio, di norma una volta l’anno, si riunisce in forma allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali dell’Anp di cui al successivo art. 23 o di soci da loro delegati facenti parte delle rispettive strutture, al fine di provvedere a:
a) esaminare e discutere le linee di azione sul territorio, con particolare riferimento alla comunicazione, alla diffusione della presenza associativa, ai servizi per i soci;
b) stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle strutture territoriali di cui al successivo art. 17;
c) approvare il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente nazionale. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b), in modo tale che una percentuale non inferiore al 60% di dette risorse sia assegnato alle strutture provinciali e interprovinciali di ciascuna regione. Il trasferimento delle risorse finanziarie è operato direttamente dalla tesoreria nazionale nei confronti di tutte le strutture territoriali dell’Anp;
d) stabilire le modalità per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera n); determinare le somme destinate annualmente a tal fine; designare i componenti dell’eventuale organismo incaricato della gestione.
13. Il Consiglio in forma allargata si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente nazionale oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
14. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 11 esercita il potere di destituzione del Presidente nazionale e nomina tra i suoi componenti un presidente pro-tempore il quale, entro i novanta giorni successivi, provvede ad indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle seguenti condizioni:
a) richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio in forma allargata di cui al precedente comma 11;
b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con votazione palese e personale.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale.
- Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente, eletti dal Congresso nazionale.
- I componenti supplenti dei collegi di cui ai commi precedenti sono i primi dei non eletti.
- Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, due volte l’anno.
- I Presidenti di entrambi i collegi partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale.
Art. 15 – Rimborso spese
- Il Presidente nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del Consiglio nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del loro mandato.
Art. 16 – Divieto di deleghe
- Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con l’esclusione della partecipazione al Congresso nazionale.
TITOLO IV – Organizzazione territoriale
Art. 17 – Organizzazione territoriale
- L’organizzazione territoriale dell’Anp è costituita da strutture regionali e strutture provinciali e interprovinciali.
Art. 18 – Strutture regionali
- Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
a) il Congresso regionale;
b) il Presidente regionale;
c) il Consiglio regionale;
d) il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
- La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
a) tiene i rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale e le altre istituzioni di livello regionale;
b) progetta ed organizza la formazione in servizio;
c) gestisce le risorse finanziarie trasferite dalla tesoreria nazionale.
3. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalla tesoreria nazionale alle strutture regionali è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
4. Nelle more della presentazione del conto consuntivo di cui al comma precedente può essere accreditato alla struttura regionale, su motivata richiesta del suo Presidente e per una sola volta, un anticipo non superiore al 40% dell’importo spettante in base alle deliberazioni del Consiglio nazionale.
Art. 19 – Il Congresso regionale
- Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti nell’ambito del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più di due province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
- Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti.
- Il Congresso delibera l’istituzione delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 23. Non possono essere costituite strutture provinciali e interprovinciali con meno di quindici iscritti. Non possono essere costituite strutture di livello subprovinciale.
- Il Congresso deve essere tenuto, su convocazione da parte del Presidente regionale uscente, entro novanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
- Si dà luogo alla convocazione di un congresso straordinario quando si rende necessario, per qualunque motivo, eleggere un nuovo Presidente regionale.
Art. 20 – Il Presidente regionale
- Il Presidente regionale rappresenta l’Anp nella regione di competenza, attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio regionale, nomina e revoca i componenti del suo staff ed è titolare delle relazioni sindacali a livello regionale.
- In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.
- Lo stesso socio non può ricoprire per più di tre mandati consecutivi la carica di Presidente Regionale.
Art. 21 – Il Consiglio regionale
- Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture provinciali e interprovinciali di cui al successivo art. 23 o, in caso di assenza o impedimento, dai rispettivi vice presidenti vicari, e da un rappresentante delle alte professionalità docenti della scuola eletto dal Congresso regionale.
- Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Partecipa altresì ai lavori, con voto consultivo, un socio in rappresentanza delle eventuali minoranze linguistiche esistenti sul territorio.
- Il Consiglio:
a) sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell’attività dell’Anp approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente nazionale dell’Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti;
c) esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente nazionale;
d) elegge in via surrogatoria uno o più componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti in caso vengano meno, per qualunque causa, quelli eletti dal Congresso regionale.
4. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine dell’Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura regionale, questa può essere commissariata dal Presidente nazionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura regionale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.
5. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture provinciali o interprovinciali le funzioni del Consiglio regionale sono esercitate dall’assemblea dei soci iscritti.
6. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
7. Ai fini della partecipazione al Consiglio nazionale, i soci di lingua italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione mediante votazione.
Art. 22 – Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio regionale.
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, due volte l’anno.
- Il Collegio regionale dei Revisori dei conti esprime parere accompagnatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti annualmente dal Presidente regionale.
Art. 23 – Strutture provinciali e interprovinciali
- Le strutture provinciali e interprovinciali, come individuate dall’art. 19, comma 3, sono costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
- Le strutture provinciali e interprovinciali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento delle finalità associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti locali del territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività di informazione, formazione e supporto, nonché di promozione della presenza associativa sul territorio.
- Le strutture provinciali e interprovinciali gestiscono le risorse finanziarie a loro trasferite dalla tesoreria nazionale. Il trasferimento di tali risorse è subordinato alla presentazione del conto consuntivo relativo alla gestione dell’esercizio precedente.
- Le strutture provinciali e interprovinciali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non possono prescindere dai seguenti organi interni:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui nominato. L’assemblea per l’elezione del Presidente deve tenersi entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso nazionale.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l’immagine dell’Anp, oppure di paralisi delle attività della struttura provinciale o interprovinciale, questa può essere commissariata dal Presidente regionale, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il parere è espresso dal Collegio dei Probiviri previo esame di tutti gli atti relativi al caso, incluse le controdeduzioni del Presidente della struttura provinciale o interprovinciale. Il commissariamento potrà avere la durata massima di sei mesi; entro tale termine si dovrà procedere alla ricostituzione degli organi della struttura.
TITOLO V – Modifiche statutarie e scioglimento dell’Anp
Art. 24 – Modifiche statutarie
- Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberati del Congresso nazionale.
Art. 25 – Scioglimento dell’Anp
- L’eventuale scioglimento dell’Anp potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all’uopo deliberate.
Art. 26 – Termini di decorrenza
- Il computo di cui all’art. 11, comma 3 decorre dal mandato successivo all’approvazione del presente Statuto.
- Il computo di cui all’art. 20, comma 3 decorre dal mandato successivo all’approvazione del presente Statuto.