Nell’incontro di oggi tra MPI ed organizzazioni sindacali dell’Area V, sono state affrontate le questioni contrattuali rimaste ancora aperte. Al tavolo erano presenti anche alcuni dirigenti che si occupano in modo specifico di pensioni, i dirigenti della Ragioneria interna ed i funzionari dell’EDS, la società che gestisce il sistema informativo:
1.Stipula definitiva del contratto integrativo nazionale
Su richiesta della Ragioneria Generale dello Stato, che ha avanzato alcune osservazioni, è stata modificata l‘ipotesi di accordo sottoscritta il 21 luglio 2006. L’unico cambiamento riportato riguarda il periodo di durata, che ora si intende dallo 01.01.2002/31.12.2005, anziché 1.9.2002/31.12.2005. L’amministrazione invierà una lettera con la precisazione suddetta alla Ragioneria, confermando nel contempo interamente le clausole contrattuali relative ai compensi per reggenze, EDA e terza area, in quanto perfettamente rispondento al CCNL.
2. Pensioni e Buonuscita: Modelli di calcolo
Da tempo avevamo fatto presente che i conteggi che USP inviano all’INPDAP si basano su modelli predisposti dal sistema informativo per ex presidi (direttivi), per docenti e personale ATA, che non tengono conto della diversa struttura retributiva dei dirigenti. Di conseguenza in maniera erronea, a partire dal settembre 2001 tutti i modelli presentati hanno indicato tra le voci “accessorie” solo assegni ad personam, indennità integrativa speciale, indennità di posizione, ecc.. La RIA, a seconda degli uffici, è stata a volte inserita negli assegni ad personam, altre volte nella indennità di posizione. In ogni caso, anche quando la somma delle diverse voci corrisponde, trasformare una retribuzione (di posizione, di risultato, di anzianità) in una indennità ha comportato, in alcune circostanze ed in alcune province, un grave danno al momento del calcolo della base pensionabile.
Abbiamo chiesto di modificare la funzione del sistema informativo per rispettare fino in fondo l’articolo 52 del CCNL/2006.
L’amministrazione si è impegnata a presentare in un prossimo incontro il nuovo modello di comunicazione all’INPDAP, al fine di adeguarlo al contratto dell’Area V.
3. Pensioni e Buonuscita: Adeguamento a seguito applicazione CCNL (2002 e 2006) e CIN (dal 2002 al 2005)
I colleghi pensionati (a partire dal 2001) non hanno ancora avuto nessun adeguamento né della buonuscita, né della pensione in applicazione dei contratti. Le direzioni degli USR non hanno provveduto a segnalare né alle DPT (per gli arretrati dovuti al periodo di servizio), né all’INPDAP (per la riliquidazione della buonuscita e l’adeguamento della pensione) i nuovi importi determinati sia dai CCNL, sia dai CIN. Abbiamo chiesto di provvedere in tempi molto rapidi, senza costringere i colleghi pensionati a continui e forse inutili, andirivieni tra USP ed uffici provinciali dell’INPDAP.
L’Amministrazione ha informato di aver già spedito lo scorso 8 maggio 2006 un nota al Direttore generale dell’INPDAP con la quale si forniscono disposizioni circa il trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio nei bienni 2002-2003 e 2004-2005, ma solo per le parti fisse della retribuzione (stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa). Il problema è che da allora non è successo proprio nulla. Abbiamo chiesto all’amministrazione di intervenire perché vengano immediatamente inviate all’INPDAP anche gli importi delle parti variabili (posizione variabile e retribuzione di risultato) al momento della stipula dei contratti integrativi regionali.
4. Dirigenti ex presidi incaricati vincitori di concorso: Calcolo dell’assegno ad personam
Antefatto: l’amministrazione ha chiesto all’Aran come si dovesse calcolare l’assegno ad personam per i presidi incaricati diventati dirigenti a seguito del concorso riservato a partire dal 1° settembre 2004 (il problema si porrà anche per il concorso ordinario in corso e per il prossimo risevato). L’Aran ha risposto che si dovesse prendere in considerazione la differenza retributiva tra lo stipendio del preside incaricato (agosto, ultimo mese di incarico) e quello del dirigente (settembre, primo mese da dirigente) relativamente solo alle parti fisse della retribuzione.
Nonostante la lettera inviata dal direttore generale del personale, dott. Giuseppe Cosentino, lo scorso 13 giugno 2006, in molte regioni non s’è fatto ancora nulla. Bisogna, secondo l’ANP, intervenire dal centro per determinare gli importi da corrispondere, poiché si tratta di applicare il CCNL 11 aprile 2006 e non contratti integrativi regionali.
L’amministrazione si è impegnata a fornire agli USR le opportune tabelle.
5.Dirigenti all’estero: Arretrati ed adeguamento della retribuzione
Abbiamo fatto presente all’amministrazione alcuni punti fondamentali ed irrisolti nell’applicazione dei contratti di lavoro ai dirigenti all’estero.
Nessun di loro ha avuto gli stessi arretrati neppure in presenza degli stessi requisiti. Sono mancate in questo caso due iniziative:
- quella dell’amministrazione che non ha provveduto a notificare alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro la composizione della busta paga dei dirigenti all’estero (stipendio tabellare; retribuzione individuale di anzianità; retribuzione di posizione parte fissa; retribuzione di risultato);
- quella del MEF che ha autonomamente applicato i CCNL dell’Area V con molta fantasia. Si è giunti all’assurdo di retrocedere i dirigenti a direttivi mediante modifica del codice da KL01 (dirigente), a KA11 (direttivo) pur di trattenere l’indennità integrativa speciale che non esiste più.
Gli arretrati da corrispondere per effetto del CCNL Area V dell’11 aprile 2006, riguardando solo le parti fisse della retribuzione, dovevano essere uguali per tutti a prescindere dal periodo di invio all’estero. Ciò non è successo.
L’amministrazione si è impegnata a scrivere al MEF perché venga puntualmente applicato il CCNL in vigore.
Per i dirigenti in servizio all’estero, inoltre, si profila un grave danno al momento del pensionamento, soprattutto qualora si pensionino senza riprendere servizio nel territorio metropolitano. Dal momento che non viene loro corrisposta durante la permanenza all’estero la parte variabile della retribuzione di posizione, ne derivano due conseguenze negative:
a)diminuisce vistosamente la base pensionabile (quota A);
b)diminuisce altrettanto vistosamente anche la quota B in quanto nella media retributiva degli ultimi 10 anni viene a mancare una parte rilevante della retribuzione (posizione variabile).
Per parte nostra abbiamo chiesto anche di adottare relativamente alla retribuzione di posizione, parte variabile, lo stesso sistema che valeva fino al 2000 per i presidi all’estero per l’I.I.S.. Ciò significa che si devono applicare le ritenute assistenziali e previdenziali relative alla retribuzione di posizione non corrisposta in modo che la dispozione contrattuale non abbia effetti ultrattivi al momento del pensionamento.