Come già comunicato lo scorso 6 febbraio, siamo finalmente riusciti a concordare con il MPI un nuovo modello per la determinazione della base pensionabile dei Dirigenti e dei Presidi incaricati diventati dirigenti a partire dal 2004 che tiene conto delle modifiche normative e contrattuali degli ultimi anni. Il vecchio modello, ancor oggi in vigore, risale infatti al 1995!
Una volta messo in linea il nuovo modello, l’INPDAP riceverà in tempo reale gli importi delle diverse voci stipendiali che entrano in “Quota A” che sono, a seconda dei casi:
- Dirigenti in servizio da prima del 2000
- stipendio tabellare
- RIA
- retribuzione di posizione, quota fissa e quota variabile
- Dirigenti entrati in servizio a partire dal 2004, quali vincitori del concorso riservato
- stipendio tabellare
- assegno ad personam
- retribuzione di posizione, quota fissa e quota variabile
- Presidi incaricati:
- stipendio tabellare da docente, a seconda dei diversi gradoni
- indennità di funzioni superiori ex art. 69 CCNL Scuola
Naturalmente, quanto detto per la determinazione della base pensionabile (quota A), vale anche per la determinazione della buonuscita.
Le retribuzioni accessorie, che concorrono a determinare la “Quota B” per la parte eccedente la supervalutazione del 18%, dovranno essere inserite caso per caso.
Se, quindi, per quanto riguarda il MPI (a parte la decorrenza della supervalutazione dell’IIS – cfr incontro del 6 febbraio scorso) tutti i problemi dovrebbero essere risolti, per quanto riguarda l’INPDAP dobbiamo purtroppo constatare che le sedi periferiche si comportano in modo difforme, per non dire dissociato.
Ad esempio a Roma, dove ai pensionati del 2006 la retribuzione di posizione:
- ad alcuni è stata considerata per intero (sia fissa che variabile)
- ad altri è stata considerata solo per la quota fissa
- ad altri ancora non è stata considerata per niente.
Va sottolineato che si tratta di errori delle sedi provinciali, perché l’INPDAP nazionale ha dato disposizioni corrette sin dal 17/10/2002, tramite l’informativa n. 74 del 2002, che al punto 7 stabilisce che l’intera retribuzione di posizione “concorre a determinare la quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del D.Lgs n. 503/1992”, cioè la cosiddetta “Quota A”.
Un’altra situazione che sta creando qualche problema attiene all’indennità di funzioni superiori e di reggenza (o indennità di presidenza): anche qui ci sono disposizioni chiarissime, sia da parte del MIUR (C.M. 363 del 23.07.1996), che da parte dell’INPDAP (Nota della Direzione Centrale Pensioni prot.13681 del 2004), che correttamente stabiliscono che “gli emolumenti in questione vanno considerati quali emolumenti fondamentali, fissi e continuativi e che gli stessi seguono le sorti dello stipendio…” per cui la detta indennità non soltanto concorre a determinare la “Quota A” della pensione, ma anche “soggiace alla maggiorazione del 18%”.
A questo punto, riteniamo che a livello centrale le questioni siano state chiarite in modo soddisfacente: si tratta di far applicare in modo corretto, in tutte le province e per tutti gli interessati, le disposizioni sopra menzionate.