La vicenda è di quelle emblematiche e merita di essere raccontata.
Il direttore dell’USR del Piemonte ha revocato anticipatamente (decorsi due dei tre anni) l’incarico dirigenziale ad un dirigente sulla base delle risultanze di due visite ispettive disposte a seguito di reclami presentati da due RSU appartenenti ai sindacati confederali del comparto scuola.
La decisione è stata assunta ai sensi dell’art.36 (Responsabilità dirigenziale) del CCNL dell’Area V, senza tener conto delle procedure previste dal precedente art.20 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti). L’amministrazione ha motivato il mancato ricorso all’iter ivi previsto adducendo la non ancora avvenuta attivazione del SIVADIS. Inoltre, nell’assumere il provvedimento di revoca dell’incarico, non ha rispettato l’art.22 (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali) della L.300/70, e quindi ha agito senza “il previo nulla osta” dell’Anp, di cui il dirigente in questione è dirigente sindacale.
Per tutti questi motivi, e con il concorso dell’Anp piemontese e nazionale, il dirigente ha presentato ricorso d’urgenza ex art.700 c.p.c. al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro.
In data 28.8.2007 il Giudice del lavoro di Torino (ordinanza n. 7817/07) ha disposto il reintegro del dirigente nella sua sede, condannando nel contempo l’amministrazione a pagare le spese di giudizio.
La lettura dell’Ordinanza del Giudice del lavoro è già di per sé eloquente.
Dall’intera vicenda emergono, tuttavia, alcune considerazioni meritevoli di segnalazione. Tra queste:
- la costante tentazione degli iscritti alle tradizionali OO.SS. del Comparto scuola di ricorrere, qualora le loro ragioni non trovino accoglienza, al cosiddetto “superiore gerarchico” del dirigente (ma in materia di relazioni sindacali, come previsto dall’art.25 del D.Lgs. 165/2001, il dirigente della scuola non ha superiore gerarchico). Il che equivale al tentativo di sopprimere, o comunque di cambiare, la controparte quando questa non sia supinamente acquiescente. Non solo, qualora gli argomenti non bastino (come nella fattispecie), si evita di concludere la trattativa integrativa di istituto (con vari pretesti) per attribuire poi al dirigente la responsabilità della mancata conclusione;
- la debolezza dell’amministrazione che, invece di difendere i propri dirigenti che adempiono al loro dovere, si schiera talvolta con la “controparte”: forse perché non sopporta l’autonomia contrattuale dei dirigenti delle scuole?
- la riaffermazione da parte del Giudice del lavoro che la mancata attivazione di un sistema di valutazione (al presente il SIVADIS) non fa venir meno il rispetto della normale procedura valutativa prevista dal CCNL, in particolare all’art.20 che recita “prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, il Direttore Regionale acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato. Entro i successivi 15 giorni il direttore regionale assume le determinazioni di competenza”. Tale procedura, nel caso in questione, non è stata attivata: non c’è stata alcuna comunicazione del contenuto delle relazioni ispettive, peraltro inconsistenti; non c’è stato alcun contraddittorio e non c’è stato spazio alcuno per la difesa. Non c’è stato neppure il rispetto dell’elementare principio dettato dall’art.7 (Sanzioni disciplinari) della L.300/70 (Statuto dei lavoratori) “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”;
- ultimo, ma non da ultimo, la conferma che un dirigente sindacale dell’Anp, al pari degli altri, non può essere rimosso dall’amministrazione né motu proprio, né tanto meno su sollecitazione di altre organizzazioni sindacali, ma solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
A conclusione di questa vicenda l’Anp tiene a precisare che, contrariamente ad altri, non ha mai denunciato tramite esposti, denunce o reclami rappresentanti od iscritti ad altre organizzazioni sindacali. E neppure si è prodotta, come hanno fatto FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, Fed. GILDA Unams, in attacchi sistematici ai dirigenti delle scuole di un’intera regione (Campania) accusandoli davanti alle procure della Repubblica, agli ispettorati del lavoro, alle ASL, ai VV.FF del mancato rispetto della normativa concernente il numero massimo di alunni per classe.
Piuttosto l’Anp ha difeso con successo i dirigenti e le alte professionalità della scuola da accuse immotivate, avallate talvolta (come in Piemonte) da comportamenti acquiescenti dell’amministrazione.