Ecco l’ennesima conferma della piena applicazione delle norme introdotte con il d.lgs 150/09 a tutte le istituzioni scolastiche.
La lettera circolare n. 7/2011, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato in data 5 aprile 2011 (si veda anche in allegato), ribadisce che il Decreto si applica alle scuole, considerato che le stesse rientrano tra le “amministrazioni dello Stato”.
Questo significa, come ricordato nel secondo capoverso del documento, che sono da considerare pienamente operative ed attuabili le disposizioni relative alla cessazione di efficacia e all’obbligo di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011, dei contratti sottoscritti prima del 15 novembre 2009, e al rispetto, nei contratti successivi a tale data, della ripartizione di competenza fra la legge e la contrattazione collettiva e della finalizzazione a premiare il merito e la professionalità.
Non si può non riconoscere lo stridente contrasto fra quanto affermato dalla nuova circolare del ministro Brunetta (che va peraltro nella direzione da sempre sostenuta dall’Anp) e le due note diramate dal MIUR sull’argomento il 23 settembre 2010 e l’8 febbraio scorso. In particolare quest’ultima nota ignorava totalmente il fatto che non erano più applicabili contratti integrativi stipulati in difformità alla nuova normativa, automaticamente decaduti a partire dal 1° gennaio 2011.
La lettera circolare provvede inoltre a confermare le istruzioni impartite con le circolari n.7 del 13 maggio 2010 e n.1 del 17 febbraio 2011 e a richiamare l’Intesa Governo-organizzazioni sindacali del 4 febbraio 2011, sottoscritta anche dalla Federazione Funzione Pubblica della CIDA.
Per quanto infine afferisce alle modalità di controllo, viene confermato che l’obbligo di sottoporre gli accordi alla certificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non riguarda i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni periferiche, e quindi anche dagli istituti scolastici, mentre vale per gli accordi sottoscritti dalle amministrazioni centrali e solo per queste. Restano invariati, invece, gli obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione dei contratti integrativi.
Un’ultima precisazione importante riguarda l’obbligo di invio all’ARAN e al CNEL del testo contrattuale stipulato, cioè formalmente sottoscritto successivamente alla certificazione dei revisori dei conti, e non della semplice Ipotesi di contratto.
L’ANP si augura che la posizione ribadita ufficialmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica sgomberi definitivamente il campo dalle polemiche di questi mesi e costituisca un utile elemento di chiarezza anche in sede giurisdizionale.