Come annunciato nel comunicato di ieri, pubblichiamo in allegato il decreto-legge 5 settembre 2007 recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008”, con l’avvertenza che si tratta di un testo ufficioso, non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta. Il decreto è immediatamente operativo, ma per mantenere definitivamente i suoi effetti dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Seguiremo l’iter del provvedimento, e daremo ovviamente notizia delle eventuali modifiche che la discussione parlamentare dovesse apportare al testo.
Dalla lettura del decreto, ricaviamo alcune informazioni aggiuntive che integrano le notizie che abbiamo già diffuso ieri:
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per quanto riguarda la materia dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, il decreto prevede che i dirigenti scolastici possano disporre, in via d’urgenza, l’utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall’insegnamento, qualora ravvisino “gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell’amministrazione scolastica, che risultino incompatibili con l’esercizio della funzione educativa” (si veda l’art. 2, comma 1 lett. c del Decreto Legge). I provvedimenti eventualmente adottati dai dirigenti per effetto di tale disposizione sono convalidati o revocati, entro 15 giorni, dal direttore del’USR;
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rimane l’obbligo, per le istituzioni scolastiche, di comunicare l’instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione dei rapporti di lavoro ai Centri per l’Impiego, ma tale obbligo non è più preventivo bensì successivo e va assolto entro 10 giorni. Abbiamo recentemente ricordato su questo sito che la disposizione riguarda tutti i rapporti di lavoro, sia quelli a tempo determinato che indeterminato e, quindi, anche tutti quelli instaurati con i docenti e gli ATA immessi recentemente in ruolo o assunti in qualità di supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. in corso. Ovviamente, ricadono nell’obbligo di notifica le supplenze temporanee. E’ probabile che il Ministero del Lavoro, come già avvenuto in occasione dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 che istituì l’obbligo, emani una sua circolare applicativa a seguito della mutata situazione, anche per disciplinare il rimborso delle multe già irrogate e pagate per l’inosservanza della disposizione precedente, il cui annullamento è disposto dal Decreto Legge all’art. 2, comma 4, ultimo periodo.
Va osservato infine che il Decreto Legge riprende solo in parte le disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati n. 2272-ter, che è in calendario per la discussione in aula il prossimo 11 settembre. Le cose che “mancano” non sono di poco conto e corrispondono a nostre precise richieste, avanzate al fine di rendere migliore e più efficace il funzionamento delle istituzioni scolastiche:
- l’esonero, per le scuole, dal pagamento della tassa sui rifiuti urbani;
- l’ipotesi di esentare le scuole dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’acquisto di beni e servizi nell’ambito delle spese di funzionamento amministrativo e didattico;
- le risorse aggiuntive – 380 milioni di euro, ricavati dalle maggiori entrate tributarie del 2007 – per far fronte, sia pure parzialmente, alla grave crisi finanziaria nella quale versano i bilanci delle istituzioni scolastiche;
- l’anticipo dell’abolizione della distinzione fra settori formativi diversi nei concorsi per dirigenti delle scuole.
Chiediamo fin da ora che tali misure siano inserite nel corso della discussione per la conversione in legge del Decreto. A tal fine abbiamo inviato oggi una motivata proposta al Ministro della Pubblica Istruzione.