La Legge 186/2004, art. 1 quater, ha disposto la facoltà del dipendente pubblico di chiedere, e quella dell’amministrazione di accogliere, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età. Contestualmente stabiliva che:
- le amministrazioni “possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti” [ovviamente con adeguata motivazione. NdR];
- “i periodi [teoricamente, dunque, potrebbero essere più di uno. NdR] di lavoro derivanti […] non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini del trattamento pensionistico”.
Da quanto sopra l’INPDAP deduceva (circolare n.69 del 24 dicembre 2004) che:
- la pensione da corrispondere alla fine dei periodi di trattenimento in servizio (quelli intercorrenti tra i 67 e i 70 anni di età) sarà quella maturata all’agosto antecedente il mantenimento in servizio;
- “l’ente o l’amministrazione non dovrà più operare la trattenuta per contributi pensionistici a carico del dipendente” (cfr. circ. INPDAP cit.).
Viceversa, il Ragioniere Generale con nota 27 gennaio 2005, prot. n.0004480 ha disposto la prosecuzione delle ritenute a carico del lavoratore, anche se improduttive di effetti per lo stesso lavoratore, dal momento che “diversamente, i dipendenti stessi percepirebbero una retribuzione più elevata che, in concreto, potrebbe configurarsi, nei limiti del maggiore importo, quale forma di incentivo al posticipo del pensionamento, esclusa invece dal legislatore”. Al di là dei due condizionali, di per sé segno di debolezza argomentativa, risulta del tutto evidente che non è possibile confondere incentivo con retribuzione: non è possibile, dunque, sostenere che la mancata ritenuta operata sullo stipendio contrattuale del dipendente in assenza di ulteriori miglioramenti pensionistici possa configurarsi come incentivo.
Su tale questione l’Anp, dopo aver acquisito il parere di uno studio legale specializzato, ha deciso di promuovere un ricorso generalizzato avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte dei colleghi dirigenti che si trovano, o si troveranno dal prossimo 1 settembre 2006, nella situazione descritta.
Il ricorso è volto ad ottenere la sospensione delle ritenute ed il recupero delle somme indebitamente trattenute. Per ulteriore informazione precisiamo che, la differenza retributiva mensile da recuperare generalmente supera i 300 euro e varia a seconda dell’importo della retribuzione in atto percepita.
Il ricorso sarà avviato a livello nazionale presso il foro romano contro la Ragioneria Generale. Potranno aderire tutti i colleghi, sia quelli che già hanno manifestato l’intenzione di farlo, sia gli altri.
Allo scopo di predisporre gli aspetti organizzativi e di determinare i costi, i colleghi interessati (anche quelli che già hanno preso contatto con l’Anp) dovranno inviare una richiesta di partecipazione al ricorso (utilizzare l’indirizzo segreteria@anp.it oppure il fax al n. 06 44254516), contenente i propri dati personali ed il proprio recapito (incluso l’indirizzo e-mail).
Tutti saranno contattati ed a tutti sarà inviato – a partire da venerdì 26 maggio – il modello di procura da sottoscrivere, oppure richiesta ulteriore documentazione, se del caso.