Sia il bando del concorso ordinario che quello del concorso riservato prevedono, all’articolo “Presentazione dei documenti di rito”, che i vincitori producano certificato di idoneità sanitaria all’impiego, comprensivo di alcuni accertamenti ormai storici e di dubbia utilità nel nuovo contesto sanitario del nostro Paese.
Il punto è che tale obbligo – ereditato dalle norme generali sui concorsi pubblici – urta con norme sopravvenute e con circostanze di fatto. Ricordiamo le principali:
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la legge 12.3.99 n. 68, art. 16 comma 3, con la quale “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”;
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la delibera già adottata da talune Regioni (esempio: la Liguria) con la quale si sospende il rilascio di tali certificazioni ai cittadini residente sui rispettivi territori per impieghi da assumere nella regione stessa;
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la circostanza che, per i neo-dirigenti, non si tratta di un primo accesso all’impiego nella pubblica amministrazione, in quanto essi sono tutti docenti di ruolo che a suo tempo hanno documentato l’idoneità e che, in costanza di servizio, non sono tenuti a reiterare tale attestazione in caso di mutamento di qualifica.
Di tale insieme di circostanze si è ben resa conto anche la Direzione Generale per il Personale del MPI che, con nota 1540 del 13.10.2006, esprime l’intenzione di “avviare quanto prima le necessarie intese” per l’adeguamento delle normative concorsuali. Inutile dire che tale adeguamento non è ancora intervenuto.
In conclusione, si suggerisce ai colleghi interessati, ove avessero difficoltà a procurarsi la documentazione in questione e gli USR competenti insistessero per ottenerla, di inviare una formale comunicazione che faccia riferimento alla legge 68 ed alla nota 1540, che si allega, chiedendo nel contempo di essere esonerati dal presentare la certificazione in questione.