Come è noto, la Finanziaria 2007 ha introdotto – per tutti i datori di lavoro – l’obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per l’Impiego dell’instaurazione di rapporti di lavoro (art. 1 comma 1180, si veda l’allegato).
La lettura della norma non lascia dubbi sul fatto che essa riguardi anche i contratti di lavoro stipulati dalle istituzioni scolastiche, che sono comprese fra le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e – quindi – tenute all’obbligo.
Tuttavia il Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni applicative e precisazioni che esonerano le scuole dalla comunicazione preventiva della stipula di contratti di supplenza. Tali precisazioni sono contenute nella Nota esplicativa del 4.1.2007 che riportiamo in allegato solo per la parte che interessa, inclusa anche una selezione di risposte a quesiti che riguardano le scuole fornite dallo stesso Ministero.
In sostanza, l’obbligo di comunicazione c’è, ma nel caso delle supplenze (equiparate a eventi di “forza maggiore”) la comunicazione può essere successiva (entro il primo giorno utile e comunque entro 5 giorni dall’instaurazione effettiva del rapporto di lavoro).
Gli interessati possono consultare il testo integrale della Nota nell’apposita pagina del Ministero del Lavoro.