E’ stata diffusa l’8 novembre scorso una nota, a firma della Direzione Generale per il personale, nella quale le scuole vengono sostanzialmente incoraggiate a nominare supplenti anche in deroga ai limiti minimi dell’assenza del titolare previsti dalle norme in vigore. Tale indicazione viene accompagnata e sostenuta da una serie di considerazioni, il cui senso finisce con l’apparire quello di scoraggiare il ricorso alla flessibilità organizzativa interna e ad ogni altro strumento che non sia, appunto, quello del ricorso alla chiamata di supplenti.
E’ del tutto evidente che tale indicazione si pone in contrasto con i reiterati richiami che da altra Direzione Generale dello stesso ministero provengono ai dirigenti per il rispetto dei vincoli di bilancio e l’obbligo di non assumere impegni “allo scoperto”. Richiami che trovano, fra l’altro, supporto nelle norme vigenti e che rimandano a precise responsabilità erariali di natura personale.
Di fronte a tale dissonanza di indirizzi, il presidente dell’Anp ha ritenuto necessario indirizzare una lettera ai due Capi dei Dipartimenti interessati, per sollecitare una lettura unitaria della questione supplenze, che definisca l’indirizzo cui i dirigenti delle scuole devono attenersi. Se tale indirizzo dovesse coincidere con quello della recente nota, è appena evidente che dovranno essere fornite assicurazioni circa la puntuale e completa copertura delle spese per supplenze che le scuole si trovassero a sostenere. Recenti esperienze, i cui esiti non sono stati ancora assorbiti dai bilanci delle scuole (che si trovano a fare i conti con residui attivi pregressi per centinaia di migliaia di euro), rendono ovviamente perplessi circa l’opportunità di fare affidamento su indicazioni che oggettivamente incoraggiano la dilatazione della spesa.
In attesa di una indicazione congiunta – che superi e risolva la contraddizione insita nella contemporanea presenza di due linee ministeriali in contrasto fra loro – il suggerimento per i colleghi rimane quello del rigoroso rispetto delle norme vigenti in merito, del ricorso prioritario a tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa disponibili e consentiti, del contenimento al minimo indispensabile del ricorso a supplenze esterne.