Con nota AOODGPER 6900 la Direzione Generale del Personale torna per l’ennesima volta ad occuparsi di assegnazione del personale scolastico ai plessi ed alle sezioni staccate. Un tema caro all’autore, che ha già cercato di inserirlo nel contratto nazionale integrativo sulle utilizzazioni (ed è stato fermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e poi nella nota 6268 del luglio scorso.
Ritenendo (un verbo a Lui caro) di non essersi spiegato abbastanza, torna ora alla carica con l’ennesima “nota”, con cui “fornisce istruzioni” ai Direttori degli USR, “nelle more della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo”, “per assicurare uniformità di comportamento da parte dei dirigenti scolastici”.
Sarebbe troppo lungo elencare una per una tutte le forzature ed i veri e propri errori in essa contenuti: a cominciare dal rinvio ad un contratto integrativo che, su questa specifica materia, non potrà mai più essere sottoscritto per l’esplicito divieto di legge, come ricordato dalla Funzione Pubblica. Ma anche l’indicazione che i dirigenti devono operare le assegnazioni “conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti”: piano che notoriamente non si occupa di questa materia, ma degli impegni di lavoro e del relativo calendario.
Il punto centrale è però un altro: queste funzioni sono espressione dei “poteri datoriali”, anzi sono competenza esclusiva del dirigente (ex art.5 D.Lgs.165/2001). Ovviamente, del dirigente di ogni unità organizzativa e non del Direttore Generale del MIUR, che non ha funzioni datoriali rispetto ai singoli docenti ed al personale ATA.
Si tratta di un’indebita invasione di campo, che non ha alcun potere di vincolo nei confronti dei dirigenti delle scuole: che potranno tenerne conto o meno, a seconda delle situazioni concrete e comunque sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.
O che – quando ci dovesse essere un contenzioso – sarà il Direttore Generale ad andare in tribunale scuola per scuola, quale “titolare” dei poteri datoriali?