I dirigenti in elenco sono autorizzati a disporre il semiesonero di un docente collaboratore.
Direzione Generale
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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14584
Milano, 3 ottobre 2013
di cui all’allegato elenco
Scolastica
Oggetto: Applicazione art. 17 comma 5 legge 104/2013. Autorizzazioni semiesoneri collaboratori dirigenti scolastici con incarico di reggenza anno scolastico 2013/14
A seguito delle autorizzazioni già disposte da quest’ufficio in applicazione della legge in oggetto, poiché residuano dei posti rispetto al limite di 355 utilizzabili, considerate le difficoltà di gestione conseguenti all’incarico di reggenza nelle situazioni con numero di classi elevato sia nell’istituzione di titolarità che in quella di reggenza, sentite le organizzazioni sindacali dell’area V della dirigenza e quelle del comparto personale della scuola, si autorizzano i dirigenti delle istituzioni di cui all’allegato elenco a disporre un semiesonero di un docente collaboratore. Il suddetto semiesonero potrà essere disposto o sulla scuola di titolarità o su quella di reggenza, secondo le esigenze di servizio rilevate.
Ai sensi del comma 6 del decreto 104/2013 i provvedimenti di semiesonero cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 13/07/2011, con la nomina in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso e con l’assegnazione alle scuole interessate di un dirigente titolare, con incarico a tempo indeterminato.
Alla sostituzione dei docenti per le ore di semiesonero, ai sensi del comma 7 del decreto citato in oggetto, si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni dei semiesoneri, come disposto dal comma 6 sopra indicato.
Il direttore generale
Francesco de Sanctis