EMENDAMENTO n. 1.23
“Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all’ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l’ammontare massimo previsto dal comma 2-bis predetto.”
EMENDAMENTO n. 1.25
“Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis In applicazione di quanto previsto dall’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il MIUR e le organizzazioni sindacali dell’area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di cinque milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell’intesa medesima.
La copertura relativa sarà assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell’importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.”
EMENDAMENTO n. 1.26
“Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis Limitatamente al personale dirigenziale dell’area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-08, 2008-09 e 2009-10 sono quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007.
Limitatamente al personale dirigenziale dell’area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall’Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l’anno scolastico 2010-11.
La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell’accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell’area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.”