La Corte di Appello, Sezione lavoro, di Bologna ha respinto, in data 25 marzo 2014, l’appello promosso dalla FLC-CGIL e dalla CISL-Scuola di Bologna e di Imola avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1306 del 20-11-2011 depositata il14-05-2012, con la quale era stata accolta l’opposizione e revocato il decreto che dichiarava antisindacale la condotta dei dirigenti scolastici in relazione all’individuazione delle materie di contrattazione integrativa di istituto.
Dopo la sentenza della Corte di Appello di Napoli siamo dunque in presenza del secondo giudizio di secondo grado, che conferma, ormai indiscutibilmente, che le lettere h), i) ed m) dell’articolo 6, CCNL/Scuola, non si contrattano, perché rientrano nelle “dirette prerogative” del dirigente scolastico.
Come l’ANP sostiene fin dal primo momento, su tali materie il dirigente scolastico è legittimato ad adottare autonomamente i criteri e le modalità relative alle misure che riguardano l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale e, naturalmente, deve anche rendere informazione preventiva alla parte sindacale prima di adottare i relativi provvedimenti.
Questa interpretazione, che la giurisprudenza riconosce come l’unica ragionevole e coerente con l’attuale quadro ordinamentale, continua in molti casi a non essere accettata dalle organizzazioni sindacali di comparto in quanto non consente loro di influire, come invece accadeva in passato, sulle scelte organizzative e gestionali delle scuole. L’attività gestionale, infatti, è oggi rimessa alla esclusiva responsabilità del dirigente scolastico che, vale la pena ricordarlo, è l’unico soggetto responsabile dei risultati del servizio.
La sentenza della Corte di Appello di Bologna, di cui al momento è stato reso pubblico soltanto il dispositivo, costituisce dunque una fondamentale conferma dell’assunto legislativo e un forte sostegno ai dirigenti scolastici che non hanno ancora potuto chiudere la contrattazione d’istituto (resa ancor più difficile dallo scriteriato attacco alle risorse MOF) a causa delle forti resistenze della parte sindacale ad espungere dal contratto le materie di cui sopra. C’è un motivo in più, oggi, perché i dirigenti non cedano a pressioni e ad interferenze che appaiono, alla luce della giurisprudenza stratificatasi in questi anni e confermata oggi dalla sentenza di Bologna, indebite ed illegittime.