Si ripropone periodicamente la questione dei limiti alla comunicazione di dati personali in sede di informazione successiva alle parti sindacali. Come è noto, il CCNL vigente prevede che siano comunicati unicamente i “nominativi” del personale retribuito a carico del Fondo di istituto (e non anche i compensi individuali).
 
Ciononostante, da parte sindacale si insiste spesso per ottenere l’elenco di tali compensi, in nome di una presunta esigenza di “verifica” dell’attuazione del contratto integrativo. La norma di riferimento è nota ed è di per sè chiara: l’articolo 19.3 del DLgs. 196/03 vieta di comunicare a terzi dati personali, in assenza di una norma di legge o di regolamento.
 
Nelle scorse settimane, la questione è tornata di attualità nella regione Marche, a seguito di un contratto regionale sottoscritto nel 2008 che stabilirebbe l’obbligo per i dirigenti di comunicare i dati completi. Tale contratto è evidentemente illegittimo, dato che regola materia non appartenente alla sfera di competenze dei soggetti che lo hanno sottoscritto.
 
Malgrado ciò, alcune sigle sindacali hanno insistito nella richiesta ed hanno promosso la convocazione di un tavolo di raffreddamento, al quale sedevano solo rappresentanti sindacali e funzionari dell’USR. gli stessi soggetti che avevano a suo tempo sottoscritto il contratto contestato e che ne hanno ovviamente confermato la validità. Mai chiedere all’oste se il suo vino è buono …
 
I singoli dirigenti di volta in volta convocati al tavolo vi hanno assunto di fatto – in totale solitudine – la veste di quasi imputati e si sono visti consegnare un verdetto tanto scontato nel merito quanto illegittimo nelle premesse.
 
Di fronte a questa situazione, Anp ha deciso di investire della questione il Garante della privacy. Lo fa fatto con un articolato quesito, nel quale si argomentano in dettaglio i motivi di illegittimità del contratto regionale e delle pronunce del tavolo di raffreddamento, con ampio supporto di documentazione. Lo pubblichiamo in allegato.