Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 n. 595

Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” e, in particolare, l’art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti del Ministero della Salute, in data 6/11/2008 e successive integrazioni e modifiche, di concerto con questo Ministero, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008 e successive integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l’art. 757, comma 1, che prevede che per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all’art. 39, comma 5, prevede l’accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario“;

VISTO l’art. 46, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;

VISTA la nota prot. 62599 del 24 luglio 2014, con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stanziate per la formazione specialistica di medici per l’a.a. 2013/2014, consentono il finanziamento di complessivi 5.000 contratti per il primo anno di corso;

VISTO il decreto del Ministero della Salute, in corso di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2013/2014, pari a 8.189 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione di complessivi 5.000 contratti;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca“, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’art. 21, con il quale è stato modificato l’art. 36 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per quanto attiene alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina;

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36,comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2014;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero l’8 agosto 2014;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 368, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO l’art. 5 del citato regolamento che prevede che le università possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti con risorse derivanti da donazioni o da finanziamenti di enti pubblici o privati purché gli stessi siano comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 3388/C7SAN del 16 luglio 2014, con la quale si chiede di conoscere preventivamente le Scuole di specializzazione che saranno effettivamente attivate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la ripartizione dei contratti nazionali, per poter garantire l’attribuzione di quelli aggiuntivi regionali nel proprio territorio in modo coerente rispetto alle singole programmazioni dei fabbisogni;

RAVVISATA la necessità di consentire alle Regioni di comunicare eventuali finanziamenti aggiuntivi in tempo utile per l’emanazione del bando che disciplinerà il concorso nazionale ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105;

RITENUTO che l’offerta formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RITENUTO di dover procedere alla revisione dei contratti da assegnare, rispetto all’anno accademico 2012/2013, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare nuove scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna scuola, il numero di contratti per s
ingola specialità sia tale da permetterne l’attivazione anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle scuole e la copertura del relativo fabbisogno di medici;

VISTA la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il Ministero della Difesa,  Ispettorato Generale della Sanità Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’a.a. 2013/2014;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

RITENUTO pertanto che ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

SENTITO il Ministero della Salute;

D E C R E T A:

Art. 1

1. Per l’anno accademico 2013/2014 l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.

2. Con successivo provvedimento, da emanarsi con l’entrata in vigore del succitato regolamento il giorno 8 agosto 2014, sarà bandito il concorso nazionale.

Art. 2

2. Per l’anno accademico 2013/2014 il numero di contratti statali per i medici da ammettere alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, istituite con i decreti direttoriali di cui in premessa, è di n. 5.000, così come indicato nella colonna IV (Contratti a.a. 2013/14) della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

1. I posti riservati ai medici militari e ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale saranno indicati, unitamente a quelli coperti dai finanziamenti regionali e dai finanziamenti acquisiti da altri enti pubblici o privati, con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro l’8 agosto 2014.

2. La specifica categoria riservataria, destinataria della norma di cui all’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

3. Le succitate categorie riservatarie possono essere ammesse alle scuole di specializzazione dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole.

Art. 4

1. In aggiunta ai contratti di cui all’articolo 2, le Università possono attivare contratti derivanti da finanziamenti pubblici o privati che siano comunicati al Ministero prima dell’emanazione del bando per l’accesso alle scuole di specializzazione.

2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni saranno assegnati con il provvedimento di cui all’art. 3, comma 1, purché comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzostudiuniversitari@postacert.istruzione.it, in tempo utile per l’emanazione del bando, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, ovvero entro le ore 14.00 del 6 agosto 2014.

3. I contratti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2:

  • – dovranno avere copertura finanziaria autorizzata prima della pubblicazione del bando e certa per tutta la durata del corso di specializzazione;
  • – fatte salve specifiche riserve previste dalla legge, saranno attribuiti ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale e le modalità previste nel bando;
  • – potranno essere attivati in aggiunta ai contratti statali nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole.

Art. 5

1. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 
Roma, 1 agosto 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini