Si è svolta oggi 29 dicembre presso il MIUR la prevista informativa sul DPCM di cui all’art. 17 DL 104/2013 in materia di reclutamento dei dirigenti delle scuole.
Non è stata consegnata documentazione scritta, con la motivazione che il testo della bozza sarebbe al concerto con le altre Amministrazioni interessate (MEF e Funzione Pubblica), prima di passare al vaglio del Consiglio di Stato ed alla definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri. Sono state però fornite un certo numero di informazioni di massima.
Tempi – L’Amministrazione conta di poter completare l’iter del DPCM all’inizio della primavera 2015, pur senza essere in grado di assumere impegni precisi in merito. La durata della fase “concorsuale” sarebbe di circa dodici mesi e quella della fase “corsuale” di sei mesi. L’auspicio è quello di poter assumere i vincitori a partire dal 1° settembre 2016.
Cadenza annuale – E’ stato riconfermato l’impegno a rispettare la scadenza di legge. Tuttavia, dato che non è possibile contenere la durata complessiva della procedura in meno di diciotto mesi, vi sarà una fase di sovrapposizione fra due concorsi successivi: mentre i candidati della procedura 1 svolgeranno il corso di formazione presso la SNA, quelli della procedura 2 svolgeranno le prove concorsuali per accedere a loro volta al corso di formazione dell’anno successivo. E così via.
Posti messi a concorso – Saranno tutti quelli “vacanti e disponibili”, ivi inclusi – in prima applicazione – quelli attesi per l’anno scolastico successivo (2016-2017). A regime, solo quelli vacanti e disponibili per un anno. La partecipazione è nazionale, senza indicazione preventiva della regione. Non rileva quindi il fatto che in qualche regione possano non esservi posti disponibili: gli aspiranti di quella regione potranno comunque partecipare, sapendo che – in caso di esito positivo – non troveranno posto nella propria regione. Potranno partecipare i docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivo (incluso quello pre-ruolo).
Riservisti – Ai concorrenti appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 2-ter del Decreto legge 58/14 è riservata una quota di posti, che opera – solo per coloro che avranno superato entrambe le prove scritte ed il colloquio – all’atto dell’ammissione alla fase “corsuale” della selezione. Coloro che in quella graduatoria si collocano in posizione utile indipendentemente dalla riserva non intaccano il numero dei posti messi a riserva. In aggiunta, i riservisti sono ammessi alle prove scritte in soprannumero, senza dover sostenere la prova preselettiva.
Prove – La prima sarà una preselezione, che si svolgerà solo se necessaria, cioè se il numero degli aspiranti supererà il triplo dei posti messi a concorso. Sarà una prova a test con risposta chiusa e sarà superata da un numero di aspiranti non superiore a tre volte quello dei posti messi a concorso. Il punteggio riportato non viene più utilizzato nelle fasi successive della selezione. Chi supera la preselezione, svolgerà due prove scritte: una in forma di saggio, l’altra di soluzione di casi strutturati. Ad ogni prova sono assegnati fino a 100 punti ed il minimo per il superamento è di 70/100 per ciascuna. Chi supera entrambe le prove scritte sostiene un colloquio (anche questo graduato in centesimi).
Titoli – Solo a coloro che avranno superato tutte le prove saranno valutati i titoli. Punti disponibili: venti, di cui metà per i titoli culturali e metà per quelli di servizio.
Ammissione alla fase “corsuale” – La graduatoria relativa comprenderà il punteggio delle due prove scritte e del colloquio più il punteggio dei titoli. Saranno ammessi al corso di formazione presso la SNA tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso, maggiorati del 20%.
Corso di formazione – Si svolgerà per una durata di quattro mesi (con modalità compatibile con la prestazione del servizio) presso la SNA, con spese di viaggio e soggiorno a carico dei partecipanti. Sarà articolato sul modello universitario: corsi seguiti da esami. Chi avrà maturato un certo numero di crediti sarà ammesso ad una “valutazione intermedia”, consistente in un esame scritto. Chi supera lo scritto sarà ammesso ad un tirocinio di due mesi presso una scuola, che sarà pure oggetto di valutazione da parte del dirigente tutor.
Valutazione finale – Al termine del tirocinio si svolgerà un colloquio finale. La graduatoria sarà formata unicamente con i punteggi riportati durante la fase “corsuale”: valutazione intermedia, tirocinio, colloquio.
Assunzione – Saranno dichiarati vincitori candidati in numero pari al massimo a quello dei posti messi a bando. Non vi saranno “idonei”. I vincitori saranno invitati ad indicare un certo numero di regioni nelle quali desiderano essere nominati. Sulla base del posto in graduatoria e delle preferenze espresse, saranno assegnati ad una specifica regione ed in quella stipuleranno il contratto di assunzione con il Direttore del locale USR.
In margine all’informativa, sono state richieste all’Amministrazione informazioni relative ad alcune situazioni pregresse tuttora pendenti. Ecco le indicazioni fornite:
Lombardia – i 96 “ex-vincitori” rientrano nella quota di riserva (vedi sopra).
Toscana – la conclusione della ri-correzione degli scritti è prevista entro la fine di febbraio 2015 e la conclusione dei colloqui, orientativamente, entro marzo-aprile.
Campania – L’Amministrazione procederà nelle prossime settimane alla stipula di contratti di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria. Tali contratti non recheranno per il momento indicazione di sede ed avranno decorrenza dal 1° settembre 2015. La loro finalità è quella di accantonare un numero di posti pari a quello degli aventi diritto, prima dell’avvio delle operazioni di mobilità interregionale.
A conclusione dell’incontro, Anp ha espresso il proprio disappunto per il mancato rispetto del termine di legge del 31 dicembre 2014 per l’emanazione del primo bando di concorso da tenersi con la nuova procedura. Se pure non si trattava di un termine perentorio, la sua mancata osservanza non è però un segnale positivo, soprattutto per quanto riguarda le scadenze successive. Al riguardo, ha ritenuto di sollecitare l’Amministrazione a fare il possibile perché il DPCM veda la luce almeno nei tempi oggi indicati.
Un secondo motivo di perplessità riguarda l’esiguo peso attribuito ai titoli rispetto al totale dei punti disponibili. Il regolamento precedente dava loro 30/120, che era probabilmente troppo: ma lo schema oggi illustrato ne prevede solo 20/320, che è sicuramente troppo poco. Per questa via, si svuota di significato sostanziale la previsione di legge che aveva inteso riconoscere una rilevanza sostanziale ad alcuni titoli culturali di particolare natura.
Suscita preoccupazioni il numero di passaggi valutativi intermedi, che – oltre a rendere l’intero percorso ancor più impegnativo che per il passato – moltiplica i punti di attacco per il contenzioso, con tutti i rischi connessi per la tenuta di una procedura che ha uno dei suoi cardini nella regolare periodicità annuale del reclutamento.
Una scelta che non convince è quella di aver assegnato a tutte le prove lo stesso contenuto, differenziandole solo per le modalità di svolgimento (test, saggio, quesiti a risposta aperta, colloquio). Nell’economia generale del percorso, sarebbe apparso più convincente che ad ogni prova corrispondesse l’accertamento di una specifica competenza (e cioè un fine)e non solo una diversa tecnica di accertamento (e cioè uno strumento).
Emerge poi dall’insieme delle informazioni rese dall’Amministrazione l’evidente sforzo per omologare quanto più possibile la procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici a quella dei dirigenti amministrativi: tempi e modi delle prove, successione e sede delle stesse, composizione delle commissioni, criteri per l’attribuzione dei punteggi, ecc. Anp non è per principio contraria a tale avvicinamento, dato il suo impegno in favore del ruolo unico della dirigenza pubblica: vorrebbe tuttavia che l’omologazione non si limitasse alle prove ed agli impegni per accedere alla funzione, ma che – coerentemente – si estendesse a tutti gli aspetti correlati, a cominciare da quello retributivo.
Sotto questo profilo, ricorda che – lo scorso 4 dicembre – il sottosegretario Faraone si era impegnato a riunire il tavolo sindacale all’indomani dell’approvazione della legge di stabilità per riprendere la questione del Fondo Unico Nazionale e della retribuzione complessiva dei dirigenti delle scuole: impegno non ancora assolto e che ci si augura venga onorato quanto prima.
Concludendo, Anp si augura che – nelle ulteriori fasi di elaborazione del Decreto – vi siano spazi per recepire almeno qualcuna delle indicazioni formulate. Per parte sua, si propone di seguire gli sviluppi dell’iter e di richiedere, al momento opportuno, informative puntuali sulle eventuali modifiche allo schema.