Abbiamo dato notizia qualche giorno fa (21 gennaio) di un adempimento, contenuto nell’art. 1, comma 629, lettera b) della recente legge di stabilità, che introduce il regime cosiddetto dello “split payment” nel pagamento dell’IVA sulle fatture per forniture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In quell’occasione, abbiamo fatto riferimento ad un primo comunicato interlocutorio del Ministero dell’Economia (n. 7 del 9 gennaio), che preannunciava un successivo decreto attuativo, ma nel frattempo indicava: “La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.” Stante il tenore ormai univoco del termine “pubbliche amministrazioni”, che include le scuole di ogni ordine e grado, abbiamo anche noi ritenuto, come tutti, che la norma avesse valore generale.
Il decreto attuativo, datato 23 gennaio, ma pubblicato solo una settimana dopo, modifica in parte tale impostazione. Vi si legge infatti che le norme contenute nel decreto si applicano “a talune pubbliche amministrazioni” ed in particolare “alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 17-ter del decreto 633 del 1972, effettuate nei confronti delle amministrazioni ivi contemplate”. Nell’articolo in questione è contenuto un elenco analitico di enti ed amministrazioni, fra cui non figurano le scuole.
Come è di prassi nell’ermeneutica normativa, quando un elenco è dettagliato, va letto come esaustivo e non ampliabile in via analogica. Tale è anche il parere di un autorevole interprete come “Il Sole 24 ore”, in un articolo del 1° febbraio scorso cui rinviamo.
Riteniamo quindi che le scuole non siano tenute ad attuare le previsioni di cui al comma 629 citato della legge di stabilità 2015. Non possiamo tuttavia esimerci dal rilevare, una volta di più, come la produzione normativa si caratterizzi ultimamente, oltre che per la sua sovrabbondanza, per una sempre più frequente imprecisione nella formulazione: tanto che perfino lo stesso Ministero ispiratore della norma si è contraddetto, a distanza di pochi giorni, nell’illustrarla.