Con due distinte note, una proveniente dalla Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie, l’altra dalla Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, il MIUR ha ieri preso posizione sulla questione dello “split payment”.
La pronuncia è tanto netta quanto priva di argomentazione: le scuole rientrano nel regime di separazione dell’IVA e quindi devono versare all’Erario – e non ai fornitori – i relativi importi. Il versamento va fatto utilizzando un modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (cioè quello in cui avviene il pagamento della fattura). Ne consegue che, già con il prossimo 16 febbraio, scade il termine per versare gli importi trattenuti sulle fatture pagate in gennaio.
Prendiamo atto, senza comprendere da dove i firmatari delle note in questione facciano discendere la loro certezza. Entrambi infatti affermano il principio in via incidentale (“gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, …” / “tale nuova modalità di versamento riguarda, come è evidente, anche le istituzioni scolastiche”), senza fornire alcuna ulteriore spiegazione.
Abbiamo almeno appreso che – quando c’è un adempimento nuovo o ulteriore – le scuole si intendono sempre comprese, anche quando non sono citate; mentre quando si tratta di beneficiare di una qualche forma di rinvio o di esenzione, gli elenchi si intendono sempre esaustivi e non interpretabili.