Ieri pomeriggio il Miur ha pubblicato il testo dell’ordinanza n.7 con numerosi allegati per l’indizione delle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Questa mattina i dirigenti delle scuole si sono trovati sulla scrivania la novità da noi anticipata l’altro ieri.
Primi adempimenti: costituzione delle Commissioni elettorali entro il 13 marzo (venerdì prossimo) e loro insediamento entro il 14 marzo (sabato). I dirigenti stanno per obbligo nelle commissioni elettorali delle rispettive scuole, ma non possono candidarsi nelle liste dei dirigenti se sono inclusi nelle commissioni elettorali; dovrebbero votare in uno dei seggi della loro scuola, ma in questo modo il loro voto sarebbe palese, visto che in ogni scuola c’è un solo dirigente; viene prevista la presenza di una figura professionale (si suppone con diritto all’elettorato attivo e passivo) non contemplata dall’attuale ordinamento, quella del “docente reggente” [art. 6, co.2]; viene prevista una gerarchia nella trasmissione delle operazioni di voto (seggi elettorali di scuola, commissione elettorale di istituto, nuclei elettorali territoriali, di cui uno regionale con funzioni di coordinamento, Commissione Elettorale Centrale).
Insomma, una struttura territoriale organizzativo-amministrativa vecchio stile che però usa la PEC.
E’ molto alta, tuttavia, la possibilità che possano esserci sfuggite ad una prima lettura altre incongruenze.
Fin da subito risulta evidente, invece, l’incremento di lavoro e di responsabilità per i dirigenti delle istituzioni scolastiche in seguito alle nuove incombenze previste dall’Ordinanza n.7, che, tuttavia, si dimentica di loro quando si tratta di prevedere la loro partecipazione al voto.