La prima Commissione (Affari Costituzionali) del Senato ha discusso ieri l’art. 10 del DdL 1577 sul riordino delle Pubbliche Amministrazioni. Il testo proposto dal Governo prevede – come è noto – che dal costituendo ruolo unico della dirigenza statale sia esclusa la dirigenza scolastica.
La discussione ha prodotto l’approvazione di un emendamento minimale che suona così:
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole “dirigenza scolastica” sono inserite le seguenti: “con salvezza della disciplina speciale in termini di reclutamento e inquadramento della stessa”.
Si tratta, nelle intenzioni dichiarate, di un piccolo passo per superare l’alternativa radicale “dentro o fuori”. Facendo salve le attuali modalità di reclutamento (che affidano alla SNA la gestione del concorso-corso, come per gli altri dirigenti) e l’inquadramento nei ruoli della dirigenza (art. 25 DLgs. 165/01), risulterebbe allontanato il rischio di una esclusione dei capi di istituto dal profilo dirigenziale.
Al tempo stesso, però, l’utilizzo dell’aggettivo “speciale” dopo il termine “disciplina” lascia permanere la separatezza della condizione giuridica.
Prendiamo atto che è stata abbandonata la linea dell’esclusione “secca”, fin qui tenuta: ma non possiamo certo considerarci soddisfatti del compromesso provvisoriamente raggiunto. Confermiamo quindi l’impegno a proseguire nella direzione individuata fin dall’aprile 2014 dal nostro Consiglio Nazionale, che ha indicato l’obiettivo del pieno inserimento nel ruolo unico come obiettivo strategico da raggiungere.
Di seguito, uno stralcio dell’art. 10 (per la parte che ci riguarda) dopo l’approvazione dell’emendamento:
“esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in termini di reclutamento e inquadramento della stessa;”