Con sentenza 15 luglio 2016, n. 30143, la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, ha definito una vicenda di notevole valore sostanziale per tutti gli operatori scolastici in materia antinfortunistica.

La Corte ha chiarito infatti che, per quanto concerne la gestione della sicurezza nelle scuole, “bisogna distinguere tra misure di tipo ‘strutturale ed impiantistico’, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto dei potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente ‘gestionale’ ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica”.

Nello specifico, la vicenda ha riguardato il dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva di un comune che aveva presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza con cui era stato condannato, in primo grado, alla pena pecuniaria di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d.lgs. 81/2008 per non avere adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno di una scuola elementare in quanto “gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante”.

La difesa del ricorrente si basava, principalmente, sull’assunto per cui “il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie nell’imputato quale dirigente dell’area tecnica del Comune”.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché “manifestamente infondato” in virtù della disposizione di cui all’articolo 18, comma 3 del d.lgs. 81/2008. Essa, infatti, “prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Pertanto, con riferimento alla sentenza di primo grado impugnata, i Giudici della Suprema Corte ne hanno condiviso le conclusioni ed hanno confermato la condanna nei confronti del dirigente del comune per la “riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio” e per la “mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica”.

Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione conferma quanto già sostenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato con i pareri resi in data 13 dicembre 2010 (prot. 383515) e in data 15 febbraio 2012 (prot. 15030) nonché la posizione da sempre assunta dall’ANP.

Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi a vigilare sull’operato degli enti locali e a richiedere loro, puntualmente ed in forma circostanziata, di effettuare tutti gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico necessari per mantenere nelle scuole le condizioni di sicurezza previste dalla legge. Le richieste devono essere inviate a mezzo PEC e devono essere indirizzate alla PEC dei competenti uffici tecnici dell’ente locale, ricordando che i relativi organi politici (Sindaco, Giunta, Presidente ecc.) non dispongono dei poteri gestionali e di spesa propri degli uffici dirigenziali preposti agli interventi edilizi e manutentivi. Gli unici mezzi di comunicazione, alternativi alla PEC, da prendere in considerazione sono la raccomandata postale a/r e l’Ufficiale giudiziario.

Qualora gli enti locali non ottemperino alle richieste dei colleghi, può rendersi necessario informare la Prefettura ed eventualmente la procura della Repubblica.

Infine, riteniamo opportuno ricordare che il 31 dicembre 2016 scade il termine ultimo affinché gli enti locali completino tutti gli interventi antincendio previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 121 del 25 maggio 2016. Eventuali inadempienze devono essere prontamente segnalate agli organi competenti indicati prima.

 

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