1In data 11 aprile 2017, l’Amministrazione e i sindacati rappresentativi del comparto istruzione e ricerca hanno sottoscritto un’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo “sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/18, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
L’indicazione della materia oggetto di accordo è, a nostro avviso, alquanto fuorviante, in quanto impedisce di comprendere che i docenti titolari di ambito restano tali anche se entrano a far parte per tre anni dell’organico dell’autonomia di una singola istituzione scolastica, su chiamata del dirigente.
Più nello specifico, ANP sottolinea che:
1) Le prerogative dei dirigenti delle scuole sono sostanzialmente fatte salve. Il dirigente, infatti, oltre ad essere titolare del potere di proposta – in sede di collegio – dei criteri da utilizzare per la scelta dei docenti da chiamare, detiene anche il potere decisorio di individuazione dei criteri stessi. La deliberazione collegiale, infatti, ha carattere solo obbligatorio ma non vincolante in quanto la vincolatività, oltre a dover essere prevista espressamente, ma non lo è, non può certo essere imposta per contratto. Il dirigente, inoltre, è titolare esclusivo del potere di individuazione dei docenti a cui proporre gli incarichi triennali. Naturalmente, come previsto dal comma 80 della legge 107/2015, potrà decidere di svolgere dei colloqui.
2) La contrattazione collettiva non può attribuire al collegio dei docenti alcuna competenza, né in materia di chiamata dei docenti né su altro, in quanto l’articolo 7, comma 2, lettera r) del Testo Unico – norma imperativa – dispone che il collegio dei docenti, oltre a potersi e a doversi esprimere su una serie ben definita di materie, “si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.” Pertanto, qualsiasi deliberazione fondata su norme contrattuali è illegittima per incompetenza e quindi annullabile.
3) L’allegato A dell’ipotesi di accordo fissa, a livello nazionale, un ristretto numero di titoli e di esperienze professionali. Il dirigente deve individuare “sino ad un massimo di sei” tra detti criteri per poi basare su di essi l’individuazione dei docenti a cui proporre, “in coerenza con il PTOF e il Piano di miglioramento”, l’incarico triennale. Questa procedura pregiudica palesemente la qualità del servizio pubblico di istruzione che sarà possibile erogare. L’ordinamento autonomistico, infatti, prevede – anzi impone – di adattare l’offerta formativa alle esigenze dell’utenza e del territorio e, per conseguire questo obiettivo, la legge 107/2015 ha dotato il dirigente dello specifico strumento della “chiamata per competenze”. Limitare severamente e rigidamente, erga omnes, la possibilità di scegliere il docente più adatto al singolo PTOF significa negare in radice l’autonomia, a totale svantaggio degli alunni, e contraddice palesemente lo stesso testo dell’accordo.
4) Il carico di lavoro dei dirigenti delle scuole risulta ulteriormente aggravato per consentire al collegio di esprimersi illegittimamente su una questione che, come si è visto prima, è estranea alle sue competenze.
In conclusione, nel ricordare lo stato di agitazione già proclamato di recente, l’ANP:
- denuncia l’indebito aggravio di lavoro derivante dall’accordo;
- ribadisce la totale indisponibilità dei dirigenti delle scuole ad effettuare la chiamata dei docenti nel mese di agosto;
- chiede al MIUR ed all’Esecutivo nella sua interezza di affrontare e risolvere quanto prima il sempre più grave problema dell’inaccettabile squilibrio tra carichi di lavoro e retribuzione della categoria.