ANP ha partecipato il 31 maggio 2107 all’incontro convocato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per l’informativa relativa all’imminente decreto che stabilisce il contingente del personale all’estero e agli adempimenti ad esso connessi alla luce del recente Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 6 recante la disciplina della scuola italiana all’estero a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h) della Legge 107/2015.
L’Amministrazione ha annunciato che per la procedura di selezione dei dirigenti delle scuole da inviare all’estero per avvicendamento si rendono vacanti e disponibili i seguenti posti (a.s. 2017/2018):
Area francese:
- Lione;
Area inglese:
- Asmara (Scuola Statale);
- Miami;
- New York;
- Perth;
- San Francisco;
Area spagnola:
- Barcellona (Scuola Statale).
ANP ha chiesto che le scadenze e i termini della procedura siano definiti con la massima tempestività. Il MAECI ha comunicato che ha già inviato al MIUR il testo dell’avviso con le modifiche dettate dalla recenti previsioni normative e il MIUR ha approvato il testo. Si prevede una preselezione per titoli: la conoscenza delle lingue andrà documentata sulla base delle certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR. I candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 25 sosterranno un colloquio presso il MAECI. La valutazione dei titoli e del colloquio sarà affidata ad un apposito Gruppo di supporto istituito da parte della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
Secondo quanto previsto dall’art. 21 c. 1 del D. lgs. 64/2017 potranno presentare domanda per partecipare alla selezione i dirigenti che:
- possano garantire un effettivo servizio all’estero di sei anni consecutivi;
- abbiano prestato effettivo servizio di almeno quattro anni (compresi l’anno di prova e l’anno in corso);
- non abbiano prestato servizio all’estero per un periodo superiore a sei anni scolastici;
- qualora abbiano già prestato servizio all’estero, abbiano prestato effettivo servizio in territorio nazionale per almeno sei anni scolastici.
Proprio in riferimento all’art. 21 c. 1, che stabilisce i limiti temporali della permanenza dei dirigenti all’estero (due periodi ognuno di sei anni consecutivi separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale rispetto ai nove anni previsti dall’art. 49 del CCNL 2006/2009) e all’art. 29 c. 3 (che ridetermina gli assegni mensili lordi) ANP ha confermato che si rileva eccesso di delega nella pretesa del Governo di intervenire in materie non previste tra i criteri e i principi direttivi nel rispetto dei quali devono essere adottati i decreti legislativi di cui all’art. 1 commi 180 e 181 lettera h) della L. 107/2015: infatti in nessun comma della legge si delega il Governo a modificare alcuna previsione relativa ai dirigenti delle scuole all’estero. ANP si riserva di attuare tutti gli interventi di competenza in merito a supporto e tutela dei dirigenti interessati.
L’Amministrazione, infine, ha comunicato che il 14 giugno si riunirà la Commissione Permanente di Finanziamento per formalizzare la proposta di revisione ed aggiornamento dei coefficienti di sede.