La Corte di Cassazione (Sez. VI penale), nella recentissima sentenza 8 gennaio 2018, n. 190, ha finalmente enunciato con assoluta chiarezza che compete agli enti Locali verificare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e disporne la chiusura, quando risultino privi del certificato antisismico. In particolare, è stato condannato per omissione di atti d’ufficio il Sindaco che si era opposto alla chiusura di una scuola priva delle opportune certificazioni. Secondo la Suprema Corte, la presenza di un “basso livello di rischio”, rilevata in considerazione della ridotta sismicità del territorio, non costituisce una motivazione valida per ritenere idoneo all’uso un edificio pubblico: “La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”.
Pertanto, la sentenza ribadisce che in capo agli enti locali sussiste la responsabilità di verificare le condizioni di rischio degli immobili e di fissare le misure preventive da adottare, anche in caso di eventi caratterizzati da imprevedibilità (come nel caso degli eventi simici).
L’ANP ritiene da sempre inaccettabili le responsabilità poste in carico ai Dirigenti Scolastici per quanto attiene alla delicatissima e prioritaria questione della sicurezza, in un contesto di ricorrente carenza di risorse, di misure preventive, di concreta trasparenza e di collaborazione con gli enti proprietari. Ricordiamo che, in base al recente rapporto pubblicato da Legambiente, il 65,1% degli edifici scolastici risulta precedente all’emanazione della normativa antisismica (1974) e che le scuole edificate secondo criteri di idoneità al rischio terremoto non arrivano neppure al 13%.
In sintesi: se una scuola non è sicura, va chiusa!
In coerenza con questo principio, l’ANP ha sostenuto il disegno di legge 2449/2016 che era finalizzato a riconoscere esplicitamente, nel diritto positivo, la possibilità che i dirigenti delle scuole disponessero l’evacuazione e/o l’interdizione di un plesso, o di parte di esso, qualora – applicando la diligenza del “buon padre di famiglia” – avessero ravvisato un pericolo grave ed immediato per l’incolumità delle persone.
L’ANP suggerisce a tutti i colleghi di vigilare sull’operato degli enti locali, rilevandone senza indugio le eventuali omissioni e richiedendo con la dovuta fermezza l’effettuazione dei necessari interventi di natura strutturale e/o impiantistica.
In allegato pubblichiamo il testo della sentenza.