Anche quest’anno sembra prospettarsi il divieto, imposto dal MIUR per mera via amministrativa, di nominare alla presidenza delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo i colleghi dirigenti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.
Abbiamo scritto “per via amministrativa”. Non è una norma, infatti, a stabilire tale divieto, bensì la circolare ministeriale annuale di formazione delle commissioni per gli Esami di Stato!
La suddetta circolare, pur riconoscendo la facoltà per i dirigenti scolastici di presentare domanda per entrambi i gradi di istruzione, ha però contemporaneamente introdotto il divieto di nomina a Presidente del “personale utilizzato” negli Esami del primo ciclo. In questi anni, alcuni uffici scolastici provinciali hanno interpretato la circolare attuando una inaccettabile esclusione di principio dei Dirigenti Scolastici dalla presidenza di commissione negli Esami di Stato.
Il vulnus non è rappresentato, quindi, dal d.lgs. 62/2017 – che sancisce l’affidamento della presidenza della commissione degli esami del primo ciclo al Dirigente Scolastico dello stesso Istituto Comprensivo o a un docente suo collaboratore – quanto da una semplice circolare!
L’ANP ha segnalato tale criticità alla Ministra Valeria Fedeli.
Ci attendiamo un interessamento concreto della Ministra a salvaguardia del diritto di ciascun dirigente a vedere valorizzata la propria professionalità e ad avere pari opportunità nell’accesso ad un compenso che concorre a formare la base contributiva e pensionabile della sua retribuzione.