La nota congiunta del Ministero della Salute/MIUR prot. 467 del 27 u.s. dettaglia le indicazioni operative per gli adempimenti vaccinali relativi agli alunni minori di anni 16 per gli aa. ss. e calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019, distinguendo gli obblighi sulla base della situazione anagrafica vaccinale delle singole regioni e province autonome.
ANP ha elaborato per i propri iscritti i seguenti schemi riepilogativi delle operazioni richieste.
SCHEMA 1.a
ANNO SCOLASTICO/CALENDARIO ANNUALE 2017/2018 |
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REGIONI/PROVINCE AUTONOME PRIVE DI ANAGRAFE VACCINALE |
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Termine ultimo |
Tipo di documento |
Soggetto competente |
Destinatario |
N.B. |
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10 marzo 2018 |
VACCINAZIONE EFFETTUATA: 1)certificato vaccinale, oppure: 2)copia del libretto delle vaccinazioni timbrato, oppure: 3)attestazione datata di regolarità, oppure: 4) richiesta formale alla ASL per le vaccinazioni ancora da effettuare |
Esercenti potestà genitoriale |
Dirigente scolastico |
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10 marzo 2018 |
VACCINAZIONE NON EFFETTUATA: documentazione rilasciata dalla ASL contenente la richiesta di effettuazione e la data di somministrazione |
Esercenti potestà genitoriale |
Dirigente scolastico |
A somministrazione avvenuta: documentazione comprovante l’assolvimento |
ATTENZIONE 1: La presentazione dei documenti indicati costituisce, come già specificato nel comunicato ANP del 27 febbraio, requisito per la frequenza ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. In mancanza di tale documentazione, il Dirigente notifica agli esercenti la potestà genitoriale – attraverso una comunicazione formale adeguatamente motivata – il diniego all’accesso al servizio educativo. E’ di tutta evidenza, altresì, che il minore resta regolarmente iscritto e che potrà avere nuovamente accesso ai servizi, solo dopo che la scuola abbia acquisito la documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione.
ATTENZIONE 2: La nota congiunta specifica, inoltre, che i minori ancora in attesa di iscrizione dopo il 10 marzo, avranno accesso ai servizi, qualora raggiungano posizione utile, solo dopo aver presentato la documentazione prevista dal Decreto-Legge n.73/2013, art. 3 comma 1.
ATTENZIONE 3: Qualora, entro il 10 marzo non venisse presentata la predetta documentazione, il Dirigente scolastico provvederà a segnalare l’inadempienza, entro i successivi dieci giorni, alla ASL territorialmente competente al fine di consentire l’attivazione della procedura prevista per il recupero dell’adempimento.
SCHEMA 1.b
ANNO SCOLASTICO/CALENDARIO ANNUALE 2018/2019 |
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REGIONI/PROVINCE AUTONOME PRIVE DI ANAGRAFE VACCINALE |
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Termine ultimo |
Tipo di documento |
Soggetto competente |
Destinatario |
N.B. |
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10 luglio 2018 |
VACCINAZIONE EFFETTUATA: 1)certificato vaccinale, oppure: 2)copia del libretto delle vaccinazioni timbrato, oppure: 3)attestazione datata di regolarità, oppure: 4) richiesta alla ASL per le vaccinazioni ancora da effettuare, oppure: 5)esonero, oppure 6)omissione/differimento |
Esercenti potestà genitoriale |
Dirigente scolastico |
In mancanza di documentazione al 10 luglio, il Dirigente scolastico segnalerà l’inadempienza, entro i successivi dieci giorni, alla ASL competente per l’attivazione della procedura prevista per il recupero dell’adempimento.
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ATTENZIONE: La nota congiunta specifica che agli esercenti la potestà genitoriale non è data facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta prenotazione. Inoltre, nel caso di iscrizione posteriore al 10 luglio 2018, è consentito l’accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione prevista dal Decreto-Legge n.73/2013, art. 3 comma 1.
SCHEMA 2.a
ANNO SCOLASTICO/CALENDARIO ANNUALE 2017/2018 |
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REGIONI/PROVINCE AUTONOME CON ANAGRAFE VACCINALE |
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Termine ultimo |
Tipo di documento |
Soggetto competente |
Destinatario |
N.B. |
2 marzo 2018 |
Elenco iscritti
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Dirigente scolastico |
ASL |
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10 marzo 2018 |
Restituzione elenco iscritti con eventuali diciture di non regolarità |
ASL |
Dirigente scolastico |
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20 marzo 2018 |
Sollecito scritto nei casi di non regolarità |
Dirigente scolastico |
Esercenti potestà genitoriale |
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10 gg. dal 20 marzo 2018 |
Documentazione attestante: 1)somministrazione, oppure: 2)esonero, oppure: 3)omissione, oppure: 4)differimento, oppure: 5)richiesta formale alla ASL |
Esercenti potestà genitoriale |
Dirigente scolastico |
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30 aprile 2018 |
Documentazione ricevuta, oppure segnalazione mancata ricezione |
Dirigente scolastico |
ASL |
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ATTENZIONE 1: La nota congiunta specifica che gli esercenti la potestà genitoriale nelle Regioni e Province autonome dotate di anagrafe vaccinale che intendano avvalersi della procedura semplificata (Decreto-Legge n. 73/2017, art. 3-bis) NON hanno l’obbligo di presentare entro il 10 marzo 2018 la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale o della prenotazione delle vaccinazioni non ancora somministrate. Nel caso di regioni e Province autonome che non intendano avvalersi della procedura semplificata gli esercenti la potestà genitoriale devono presentare la documentazione idonea (si veda schema 1.a) entro il 10 marzo 2018.
ATTENZIONE 2: La mancata presentazione della documentazione sopra indicata determina l’esclusione dal servizio per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia. La riammissione ai servizi avviene dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
SCHEMA 2.b
ANNO SCOLASTICO/CALENDARIO ANNUALE 2018/2019 |
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REGIONI/PROVINCE AUTONOME CON ANAGRAFE VACCINALE |
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Termine ultimo |
Tipo di documento |
Soggetto competente |
Destinatario |
N.B. |
10 marzo 2018 |
Elenco iscritti |
Dirigente scolastico |
ASL |
Al momento dell’iscrizione gli esercenti potestà genitoriale non sono tenuti a presentare la documentazione dato che compete alle ASL procedere all’accertamento dell’obbligo. |
10 giugno 2018 |
Restituzione elenco iscritti con eventuali diciture di non regolarità |
ASL |
Dirigente scolastico |
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Entro i dieci giorni successivi |
Sollecito scritto nei casi di non regolarità |
Dirigente scolastico |
Esercenti potestà genitoriale |
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10 luglio 2018 |
Documentazione attestante: 1)assolvimento dell’obbligo, oppure 2)esonero, oppure: 3)differimento, oppure: 4)presentazione di formale richiesta alla ASL |
Esercenti potestà genitoriale |
Dirigente scolastico |
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20 luglio 2018 |
Trasmissione della predetta documentazione |
Dirigente scolastico |
ASL |
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ATTENZIONE 1: Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali e/o con la documentazione resta regolarmente iscritto e avrà accesso ai servizi, soltanto dopo la presentazione della documentazione richiesta.
ATTENZIONE 2: Nel caso di Regioni e Province autonome che non intendano avvalersi della procedura semplificata, gli esercenti la potestà genitoriale devono presentare la documentazione idonea prevista dall’art. 3 del Decreto-Legge n.73/2017.