La posizione dell’ANP in materia di accesso ai dati relativi alle somme di salario accessorio erogate al personale docente e ATA è nota da tempo e si basa su principi di diritto consolidati, comprensivi del ben noto parere espresso il 13 ottobre 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali, e recepiti da numerose sentenze pronunciate dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’istituto del cosiddetto “accesso civico generalizzato”.
Noi riteniamo che le regole dell’informazione successiva già codificate nelle clausole di cui all’articolo 6, comma 2, lett. n) ed o) del CCNL 29 novembre 2007 relativo al comparto scuola – peraltro non modificate, nella sostanza, dal più recente CCNL 20 aprile 2018 del comparto istruzione e ricerca – siano chiare e che, lette congiuntamente alle disposizioni legislative di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 nonché all’articolo 19 del d.lgs. 196/2003 (non modificato, sul punto, dal Regolamento UE 2016/679), conducano ad una interpretazione univoca: la parte sindacale non ha diritto – fatte salve situazioni molto particolari e della cui sussistenza essa deve fornire specifica indicazione nella motivazione della richiesta – a conoscere il dettaglio dei compensi percepiti dai singoli dipendenti.
In tal senso, peraltro, si era espressa alcuni mesi addietro la Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 18 dicembre 2017, n. 5937, avente ad oggetto proprio una vertenza di ambito scolastico.
La più recente sentenza n. 8649 della stessa Sezione VI, invece, ha fatto propria una interpretazione di senso diametralmente opposto e, ribaltando quanto deciso dal primo Giudice, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di concedere l’accesso a quei dati in favore dell’organizzazione sindacale ricorrente.
L’ANP, pur nella sua piena fedeltà al basilare principio di civiltà giuridica secondo cui le sentenze non si contestano ma si applicano, non può fare a meno di osservare quanto segue:
- la sezione giudicante ha adottato un canone interpretativo in netto contrasto con quello, ben consolidato, che la stessa aveva seguito finora;
- l’Avvocatura dello Stato non si è costituita e, quindi, non ha difeso l’Amministrazione in quel giudizio davanti al supremo Giudice amministrativo, contrariamente a quanto avvenuto durante il primo giudizio davanti al TAR (vinto dall’Amministrazione);
- ogni sentenza fa stato tra le parti e, quindi, non è legittimo estenderne la validità ad altre situazioni, specie alla luce delle specifiche disposizioni contenute nell’articolo 99 del codice del processo amministrativo, in quanto la funzione nomofilattica è attribuita alle sole sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria;
- il procedimento di formazione del fondo di istituto e di erogazione dello stesso al personale in servizio presso ogni istituzione scolastica ha natura squisitamente privatistica per cui risulta ad esso inapplicabile la disciplina (amministrativa) prevista dalla legge 241/1990 e, segnatamente, dal suo articolo 10.
La nostra posizione, pertanto, resta quella già espressa in innumerevoli occasioni e corroborata da una copiosa giurisprudenza amministrativa: non sussiste il diritto della parte sindacale a conoscere i dati nominativi relativi ai compensi accessori individuali.