Il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, con sentenza n. 8387/2018, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento di due giorni con privazione della retribuzione, irrogata dal dirigente scolastico il 3 maggio 2017 a un docente. Secondo il Giudice, infatti, “prive di fondamento risultano le lamentele della parte ricorrente in ordine alla competenza del DS di erogare siffatto tipo di sanzione, atteso che la circolare n. 88 del Miur, contenente ‘Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150’, prevede espressamente al punto B) che per le infrazioni di minore gravità, punite con sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’autorità disciplinare competente è individuata nel responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche se in posizione di comando o fuori ruolo”.
Questa sentenza, quindi, come altre e come da noi sempre sostenuto, conferma che nella scuola l’autorità disciplinare competente a irrogare sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni è il dirigente scolastico e questo già prima che il D. lgs. 75/2017, inserendo l’art. 55-bis c. 9-quater nel D. lgs. 165/2001, ribadisse: “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo”.