La Corte Costituzionale, con sentenza 106/2019, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione VI del Consiglio di Stato sui commi 87-90 dell’articolo 1 della legge 107/2015 e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 1, comma 88, lettera b) della stessa legge.
Questo pronunciamento mantiene in ruolo i colleghi che esercitano, ormai da anni, le funzioni dirigenziali dopo essere stati assunti a seguito del superamento della prova finale del corso di formazione riservato, secondo quanto previsto dal D.M. 449/2016.
Prendiamo atto di quanto deciso dalla Corte che, così giudicando, ha assicurato la continuità dell’azione amministrativa in tutte le scuole coinvolte nella vicenda.