Dopo l’emanazione del DPCM 1° marzo, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, riteniamo opportuno formulare alcune osservazioni.
1. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il divieto disposto dal DPCM fino al 15 marzo trova fondamento giuridico nell’articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 che stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 7 (codice del turismo). Qualora l’agenzia non intenda attenersi a tale disposizione, la scuola deve limitarsi a trasmettere gli atti all’Avvocatura di Stato affinché sia questa ad adire le vie legali. L’ANP è in ogni caso a disposizione degli iscritti, anche avvalendosi dei legali di nostra fiducia.
2. Per quanto concerne la riammissione alle lezioni dopo un’assenza superiore ai cinque giorni, riteniamo di dubbia applicabilità la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) del DPCM, perché il dirigente che si trova a decidere sulla riammissione degli alunni assentatisi per più di cinque giorni non può conoscere la causa dell’assenza, in mancanza di una certificazione medica che andrebbe comunque presentata. Su questo specifico punto, abbiamo inoltrato al Ministero una richiesta di modifica del testo del decreto.
3. Riteniamo che, nelle regioni in cui le lezioni proseguono regolarmente, i PCTO debbano parimenti svolgersi con regolarità. Anche su questo abbiamo inoltrato al Ministero una precisa richiesta.
4. Per quanto riguarda le richieste – pervenute alle scuole da più parti – di provvedere a operazioni di sanificazione straordinaria, riteniamo che queste debbano essere effettuate a spese degli enti locali e con personale specializzato.
5. Circa l’attivazione di modalità di didattica a distanza, osserviamo che tale disposizione è sostanzialmente un semplice auspicio in quanto, tranne per poche e lodevoli realtà, non è stata adeguatamente sperimentata e praticata negli anni. Inoltre, la convocazione del collegio dei docenti – che allo stato è fattibile solo “in presenza” – sembra in contrasto con la misura generale che invita a limitare eventi aggregativi.
6. Per le attività di formazione e aggiornamento – di interesse per i neodirigenti scolastici ma non solo per questi – riteniamo che l’Amministrazione debba applicare la Direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che invita a privilegiare modalità telematiche o tali da assicurare, in considerazione del numero dei partecipanti, un adeguato distanziamento come misura precauzionale.