La legge 41/2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22/2020.
Riteniamo opportuno formulare, al riguardo, alcune riflessioni.
Articolo 1, comma 2-bis
Nella scuola primaria, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti non sarà più espressa in decimi (come previsto dall’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 62/2017) ma consisterà in un giudizio descrittivo, riferito ai differenti livelli di apprendimento, da disciplinarsi con ordinanza ministeriale.
Questa novità introdurrà, all’interno del primo ciclo, una frattura concettuale: i segmenti di scuola dell’obbligo che ne fanno parte disporranno di strumenti valutativi diversi, a detrimento della continuità che dovrebbe caratterizzarne il curricolo verticale. I traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali, infatti, rappresentano il punto di arrivo di un processo unitario che dovrebbe essere condiviso nelle scelte strategiche, nelle forme e nelle modalità operative.
Articolo 1, comma 4-ter
Limitatamente al passaggio da questo anno scolastico al prossimo, il dirigente scolastico potrà valutare l’opportunità di consentire la reiscrizione alla stessa classe dello studente disabile che non abbia raggiunto gli obiettivi minimi ma che, nonostante questo, sia stato ammesso alla classe successiva. Questo potrà avvenire solo a seguito di specifica e motivata richiesta della famiglia, dopo aver sentito il parere del consiglio di classe e dopo aver acquisito il parere del GLO. In altri termini, il consiglio di classe ammetterà lo studente alla classe successiva e contestualmente esprimerà a verbale il suo parere circa l’opportunità della reiscrizione.
Tale disposizione – pur sforzandoci di comprenderne la ratio nell’ottica emergenziale – rischia di snaturare tutto l’impianto dell’inclusione scolastica. Ci aspettiamo, almeno, che tale scelta sia adeguatamente supportata in fase di attribuzione dell’organico.
L’ANP rivendica la specifica finalità della scuola e ritiene che essa, per mantenersi efficace, non debba subire interferenze con altre agenzie che si occupano di inclusione sociale. A nostro avviso, quindi, il decisore politico deve dedicarsi con urgenza a una riflessione seria e sistematica sul rapporto tra scuola e disabilità e sulla necessità di costruire su tutto il territorio nazionale, finalmente, una rete di vero supporto a garanzia del percorso di crescita e di pieno inserimento nella società cui gli alunni più vulnerabili e le loro famiglie hanno diritto.
Articolo 2, commi 01-08
La procedura concorsuale straordinaria si svolgerà, in presenza, nell’anno scolastico 2020/2021 e i vincitori entreranno in ruolo dal 1° settembre 2021. Non vi sarà dunque alcun effetto benefico sull’avvio del prossimo anno scolastico che, come è ben noto, partirà con una carenza di oltre duecentomila docenti di ruolo.
Dobbiamo purtroppo constatare – ancora una volta – che lo strumento concorsuale non è in grado di fare fronte efficacemente alle reali esigenze del servizio scolastico; nemmeno quando ce n’è più bisogno. Ci chiediamo, a questo punto, se la politica avrà mai il coraggio di adottare un modello di reclutamento, basato sull’autonomia delle scuole, che sia davvero in grado di garantire agli studenti il diritto di avere docenti stabili fin dal primo giorno di scuola.
Fino a quando dovremo accettare l’infinito stillicidio di docenti supplenti che accompagna, ogni anno, i primi mesi dell’anno scolastico?