Si è svolto stasera l’incontro, in videoconferenza con il Ministero dell’istruzione, dedicato alla presentazione della nota, di prossima emanazione, sulla gestione dei lavoratori fragili.
Il Capo Dipartimento Bruschi ne ha illustrato il contenuto: si affronta il problema della definizione della fragilità, confermando quanto sostenuto nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della sanità dello scorso 4 settembre; si individua chi è competente all’asseverazione della condizione di fragilità fornendo indicazioni procedurali specifiche; si declinano, infine, le conseguenze dell’accertamento della condizione di fragilità, a seconda che tale condizione attenga al personale docente, educativo ed Ata a tempo indeterminato oppure al personale a tempo determinato.
Sia per il personale a tempo indeterminato sia per il personale a tempo determinato, nel caso sia formulato un giudizio di idoneità con prescrizioni, è ovviamente compito del dirigente adempiere alle prescrizioni impartite e adottare tutte le cautele e i suggerimenti eventualmente espressi dal medico competente e compatibili con l’organizzazione del servizio.
Nel caso in cui invece il medico competente formuli un giudizio di inidoneità temporanea nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato, occorre distinguere a seconda che si tratti di inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, oppure di inidoneità a svolgere la specifica mansione del profilo.
Nel primo caso, il dipendente viene collocato in malattia d’ufficio.
Nel secondo caso si dà applicazione all’art. 2, comma 4 del CCNI 2008 sulle utilizzazioni del personale dichiarato inidoneo per quanto riguarda il personale docente ed educativo e all’art. 4 dello stesso CCNI per il personale ATA: ciò significa che, a domanda dell’interessato, lo stesso sarà utilizzato riportando per il personale docente ed educativo l’orario di lavoro a 36 ore. Al personale docente ed educativo utilizzato è consentito il ricorso alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017.
Anche il personale ATA può ricorrere, là dove compatibile con le mansioni svolte, alle condizioni previste dalla legge n. 81/2017 (in particolare gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici).
Per il personale a tempo determinato, escluso dall’ambito di applicazione del CCNI del 2008, infine, l’unica possibilità – in caso di inidoneità temporanea – è il collocamento in malattia d’ufficio. Chi è già stato dichiarato fragile prima dell’assunzione del servizio, non potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, ma manterrà la posizione in graduatoria.
L’ANP ha riconosciuto lo sforzo del Ministero nel cercare di dare una sistemazione complessiva a una materia delicatissima e non regolamentata considerata la sua eccezionalità, ma ha sottolineato come la nota sia stata elaborata a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, con conseguenti difficoltà applicative da parte dei dirigenti scolastici. Abbiamo evidenziato la possibilità che il numero di utilizzazioni da disporre all’interno di ciascuna istituzione scolastica possa creare criticità e inconvenienti, considerato che la platea dei lavoratori interessati si configura senz’altro più ampia di quella che risulta coinvolta in condizioni non eccezionali.
Arrivati in prossimità dell’inizio delle lezioni la pubblicazione della nota è evidentemente urgente e improcrastinabile: sarà assolutamente necessario monitorare con attenzione gli effetti della sua applicazione.
Ancora più urgente è un intervento normativo specifico: per i diritti di tutti i lavoratori e per la garanzia dell’azione amministrativa, due temi centrali per tutti i dirigenti delle scuola, quotidianamente chiamati a gestire le risorse umane e ad assicurare il rispetto del diritto all’istruzione.
L’ANP fornirà indicazioni operative specifiche a tutti i soci.
MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA