La conversione in legge del decreto-legge 104/2020 introduce un’importante novità sul cosiddetto “organico COVID”, prevedendo che i relativi incarichi a tempo determinato non cessino in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per lockdown. L’art. 32, c. 6-quater dispone, infatti, la sostituzione dell’ultimo periodo dell’art. 231 -bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i seguenti: In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi.
Ciò si coniuga alla previsione, valida anche per il restante personale della scuola, di potere svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica (art. 32, c. 4 D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
L’ANP accoglie favorevolmente tale misura migliorativa. Considerati la confusione e gli inconvenienti che purtroppo interessano ancora molte graduatorie provinciali, la possibilità di stipulare subito contratti che non siano più suscettibili di risoluzione in caso di nuovo lockdown, quantomeno con riferimento al personale docente e A.T.A. che può svolgere la prestazione in modalità agile, significa concretamente offrire posti più appetibili ai lavoratori e una prospettiva di maggiore stabilità e serenità agli studenti e alle famiglie.
Rimane tuttavia da chiarire la sorte dei contratti stipulati con i collaboratori scolastici e con altri profili del personale A.T.A. che non possono lavorare in modalità agile per la natura delle loro mansioni. Riteniamo – in attesa che il Ministero fornisca i necessari chiarimenti – che i contratti già in essere non debbano essere nuovamente sottoscritti poiché la disposizione introdotta con la legge di conversione del D.L. 104/2020 si sostituisce automaticamente alle clausole difformi.
Il Ministero ha invece ritenuto opportuno pronunciarsi su altri aspetti relativi all’organico COVID pubblicando due note: la n. 1842 del 13 ottobre e la n. 1870 del 14 ottobre 2020.
La prima concerne l’utilizzo ottimale di tale organico e precisa che il dirigente scolastico dovrà privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo. A nostro parere, fermo restando il rispetto delle ragioni che avevano determinato la richiesta di organico aggiuntivo, occorre prestare molta attenzione all’esigenza di garantire l’equità dell’offerta formativa nei confronti dei diversi studenti, prevedendo in particolare che, laddove sia stato attivato lo sdoppiamento della classe tramite “organico COVID”, i gruppi turnino tra le due classi senza perdere la relazione educativa e didattica con i docenti titolari.
La Nota n. 1870 ribadisce la possibilità di utilizzare il personale docente in attività di sostegno, purché alle condizioni previste dall’articolo 14, c. 2, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
L’ANP ritiene che tale facoltà di rideterminare le esigenze di organico in deroga ai parametri previsti dal d.P.R. 81/2009, ancorché temporaneamente finalizzata al contenimento epidemiologico, contribuisca a potenziare le prerogative di gestione delle risorse umane poste in capo alla dirigenza delle scuole.