Sulla materia del bonus premiale per i docenti e sugli effetti dell’art. 1, c. 249 della L. 160/2019 è recentemente intervenuta l’ARAN fornendo un parere sulle competenze del comitato di valutazione e sui criteri stabiliti nel contratto integrativo d’istituto. Nello specifico l’ARAN ritiene che “il venir meno della finalizzazione imposta dal legislatore non significa, di per sé, che le parti della contrattazione integrativa non possano riconoscere autonomamente, in tutto o in parte, risorse per valorizzare e premiare l’attività dei docenti. Tuttavia, tale finalizzazione deve essere definita nel contratto integrativo”.
Nulla di nuovo per l’ANP.
L’art. 1, c. 249 della L. 160/2019 ha eliminato la finalizzazione delle risorse previste dall’art. 1, c. 126 della L. 107/2015 non vincolandole più esclusivamente al riconoscimento del cosiddetto bonus premiale per i docenti. Tale intervento, però, come peraltro abbiamo sostenuto in più contesti, non abroga la previsione della L. 107/2015. Non elimina, pertanto, il bonus né la competenza del Comitato di valutazione a formulare i criteri di attribuzione del bonus stesso (art. 11 del D.lgs. 297/1994), fermo restando che la determinazione dei compensi deve essere coerente con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto (art. 22, c. 4 lett. c4 del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018).
Rimandiamo, infine, per un approfondimento sull’argomento alla nota dell’ANP e alla registrazione, riservata ai soci ANP, del Webinar sulla contrattazione integrativa di istituto del 3 dicembre scorso.