La legge 17 dicembre 2021, n. 215 (pubblicata in GU in data 20/12/2021), di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alcune di interesse diretto per la scuola.
L’ANP rileva con soddisfazione che la propria proposta di disciplinare la materia attraversa una norma primaria, formulata già all’indomani della tragedia di San Giuliano di Puglia risalente all’ormai lontano 2002 e da noi reiterata innumerevoli volte, è stata finalmente accolta e fissa con nettezza il discrimine tra le responsabilità del dirigente scolastico e quelle dell’ente locale tenuto alla fornitura e alla manutenzione delle strutture.
È un significativo riconoscimento dei rispettivi ruoli: il dirigente è infatti esonerato da responsabilità qualora abbia tempestivamente richiesto all’ente proprietario gli interventi strutturali e manutentivi necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, oltre ad aver adottato le misure gestionali di propria competenza (art. 18, c. 3.1, D.Lgs. n. 81/2008). È poi prevista l’emanazione, entro sessanta giorni, di un apposito decreto per disciplinare la valutazione congiunta, tra dirigente ed ente locale, dei rischi riguardanti gli edifici scolastici. Resta fermo che la valutazione dei rischi strutturali e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’ente locale.
Rilevante pure la previsione della formazione obbligatoria sulla sicurezza anche per i “datori di lavoro” le cui modalità e durata dovranno essere definite entro il 30 giugno prossimo dalla Conferenza Stato-Regioni.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, inoltre, viene introdotto quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza sulla sicurezza.
Infine, si segnala l’inasprimento delle sanzioni ricollegate ad adempimenti specifici.
Il complesso delle disposizioni introdotte in sede di conversione del D.L. n. 146 segna un notevole passo avanti nella garanzia della sicurezza per tutti i lavoratori: come abbiamo già sostenuto, tracciare una netta linea di demarcazione tra gli obblighi e le conseguenti responsabilità dei soggetti coinvolti è necessario al fine di facilitarne l’adempimento. In questa direzione si muove anche la previsione della formazione a carico del datore di lavoro. All’interno di un sistema molto complesso quale quello relativo alla sicurezza, risulta tradizionalmente molto forte l’apparato di controllo e sanzionatorio a scapito di quello di consulenza e supporto. Basti pensare al fatto che alla Commissione per gli interpelli si possono rivolgere soltanto le organizzazioni sindacali ma non i singoli datori di lavoro. L’aver previsto la formazione obbligatoria dei datori di lavoro rappresenta un passo in questa direzione, anche se – ovviamente – molto dipenderà dai contenuti e dalle modalità della formazione stessa.
L’ANP ritiene che l’approvazione della legge n. 215/2021 non sia soltanto una sua vittoria ma costituisca solo il primo passo nella direzione di una politica della sicurezza centrata sulla chiarezza dei ruoli e sullo sviluppo di una maggiore consapevolezza culturale da parte di tutti. In una simile prospettiva, auspichiamo che i provvedimenti attuativi intervengano tempestivamente per regolare in dettaglio le novità recate da questa legge, aprendo così al più presto una nuova stagione.