L’articolo 4-quater del D.L. 44/2021, convertito dalla legge 76/2021, ha previsto l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni a partire dal prossimo 15 febbraio. Molti colleghi si chiedono se tale disposizione si applichi anche al personale scolastico in combinato con le norme che già gli impongono l’obbligo, indipendentemente dal fattore anagrafico.
A parere dell’ANP, ciò è escluso in forza del disposto del successivo art. 4-quinquies, c. 1 del decreto-legge citato che non contempla detto personale tra gli obbligati:
1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
Il personale scolastico, infatti, è oggetto di apposita disciplina non già nei richiamati articoli 9-quinquies, cc. 1 e 2, 9-sexies, cc. 1 e 4, e 9-septies, cc. 1 e 2, del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, bensì negli articoli 9-ter e 9-ter.1 del medesimo decreto-legge.
A nostro avviso, quindi, l’art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico), pur riguardando il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2021, non può intendersi esteso al personale scolastico in virtù del fatto che quest’ultimo è soggetto, nell’ambito del medesimo decreto, alla specifica disciplina prevista dall’articolo 9-ter.
La questione, in definitiva, è risolubile ricorrendo al noto brocardo lex specialis derogat generali.