Con la sentenza n. 3196 del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio, sez. Terza Bis, n. 9795 del 19 luglio scorso, pubblicata il 14 settembre 2021, che aveva annullato il D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.
A differenza della precedente pronuncia, le motivazioni poste a sostegno di quella del Consiglio di Stato sono solo di ordine formale: essa da un lato nega la natura regolamentare del decreto inquadrandolo quale atto generale, dall’altro lo ritiene non “idoneo a ledere interessi concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, che renda attuale l’eventuale pregiudizio, radicando l’interesse alla reazione in sede giurisdizionale”. L’accoglimento dell’appello da parte dell’Amministrazione per tali motivi è assorbente.
La riforma della sentenza del TAR Lazio, di fatto, segna la reviviscenza delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale. In buona sostanza, ne risultano incise la composizione del GLO, l’articolazione del PEI e le modalità di assegnazione delle risorse di sostegno. Tenuto conto che in questa fase l’Amministrazione sta definendo gli organici in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, è ragionevole attendersi al riguardo delle indicazioni per le istituzioni scolastiche. In particolare, nelle more, suggeriamo di soprassedere alla convocazione in tempi brevi dei GLO, ad oggi costituiti in difformità dall’art. 3, c. 8, D.I. n. 182/2020.