L’ANP ha partecipato oggi 1° giugno 2022 alla seduta di informativa e confronto, promossa dal Ministero dell’istruzione, sulla circolare relativa alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2022.
L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore Generale Filippo Serra, ha esposto alle organizzazioni sindacali i criteri, adottati a livello nazionale, in base ai quali sono disciplinate le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali. La circolare, come è noto, ricorda che la materia è disciplinata dagli artt. 19 e 25 del D. lgs. 165/2001, dagli artt. 11, 13 e 20 del CCNL dell’area V dell’11/4/2006, dagli artt. 7 e 9 del CCNL dell’area V del 15/7/2010 e dall’art. 53 del CCNL dell’area istruzione e ricerca dell’8/7/2019.
Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti, come previsto dalla norme citate, nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero; d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) mobilità interregionale. Nel caso di mobilità interregionale la domanda dovrà pervenire all’USR di appartenenza che valuterà se esprimere l’assenso e, in caso positivo, trasmetterà la richiesta all’USR di destinazione.
L’ANP, in premessa, ha sottolineato che le operazioni di conferimento degli incarichi dovrebbero essere precedute dall’individuazione dei criteri per la determinazione delle fasce nazionali di complessità delle istituzioni scolastiche, nonché dalla sequenza contrattuale che disciplina gli aspetti retributivi. Diversamente il conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° settembre 2022 si configura come una mobilità ‘al buio’ e comporta rischi di arretramento retributivo, scongiurabili solo con la disponibilità di nuove risorse.
Abbiamo, dunque, ribadito all’Amministrazione la nostra posizione, già illustrata durante la seduta del 20 aprile dedicata alla determinazione dell’organico dell’anno scolastico 2022/2023, in merito alle seguenti criticità:
- il numero delle scuole ‘normodimensionate triennali’, ai sensi dell’art. 1, c. 343, della L. n. 234/2021, che l’Amministrazione non intende utilizzare per attribuire incarichi nella fase dell’interregionalità e in quella delle nuove immissioni in ruolo, deve rilevare almeno ai fini del calcolo del 60% del numero delle sedi disponibili ai fini della mobilità interregionale (art. 19-quater D.L. n. 4/2022);
- l’accantonamento di un numero di sedi normodimensionate corrispondente al numero di normodimensionate ai sensi dell’art. 1, c. 343, della L. n. 234/2021, disposto lo scorso anno scolastico, a seguito del “normodimensionamento” di durata annuale previsto dall’art. 1, c. 978 della L. n. 178/2020, ha determinato l’incremento del numero di reggenze e una pesante contrazione del numero di sedi disponibili per le immissioni in ruolo. Occorre, invece, evitare di accantonare sedi che, in quanto ordinariamente normodimensionate, devono essere rese disponibili per tutti i movimenti dei dirigenti scolastici in servizio e per le immissioni in ruolo;
- è inaccettabile che la cosiddetta rotazione degli incarichi dirigenziali sia applicata sul territorio nazionale ‘a macchia di leopardo’ in assenza di una specifica valutazione del rischio corruttivo, comunque fortemente improbabile, effettuata dall’USR e della doverosa partecipazione sindacale.
L’ANP, inoltre, ha rilevato che è riconosciuta agli uffici scolastici regionali la facoltà di individuare criteri ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti a livello nazionale in considerazione a specifiche esigenze. Abbiamo, però, proposto di prevedere in tal caso che l’Amministrazione fornisca la motivazione espressa in merito a tali esigenze nell’ambito dell’informazione sindacale.
Il Dott. Serra ha manifestato le difficoltà dell’Amministrazione nel definire la tempistica di applicazione dei criteri per le fasce nazionali di complessità delle istituzioni scolastiche.
Sulle scuole ‘normodimensionate triennali’ il Ministero non si discosterà da quanto attuato lo scorso anno, confermando l’indisponibilità di tali sedi per la mobilità interregionale e per le immissioni in ruolo alla luce dell’esigenza di non determinare rischi di esubero sulla base della proiezione triennale degli incarichi.
Per i termini di presentazione della domanda di conferimento di nuovo incarico la relativa data non è ancora stata definita, ma dovrebbe essere fissata e comunicata dall’Amministrazione nel corso della seduta di prosecuzione del confronto, calendarizzata per il prossimo martedì 7 giugno.
Terremo tempestivamente informati i colleghi di tutti gli esiti.