L’ANP ha partecipato oggi, 4 agosto, a un incontro in videoconferenza promosso dal Ministero dell’istruzione durante il quale il Direttore generale Filippo Serra ha raccolto le osservazioni circa la bozza del decreto ministeriale previsto dal comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’art. 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
La disposizione citata prevede: «Dall’anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all’Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa».
In ottemperanza alla disposizione normativa, in base alla bozza del decreto le istituzioni scolastiche destinatarie dell’esonero o dei due semiesoneri saranno individuate dagli Uffici scolastici regionali tra quelle in reggenza, «nei limiti dei contingenti attribuiti […] previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti», «sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: a. maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti; b. maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l’anno scolastico di riferimento». Benché non si condivida la priorità assegnata al numero delle classi – di derivazione legislativa – abbiamo apprezzato la linearità della bozza che dovrebbe consentire di disporre già nelle prime settimane di avvio delle attività didattiche di una importante risorsa per la gestione ottimale delle scuole prive di un dirigente titolare.
La disposizione riconosce – anche se limitatamente alle istituzioni scolastiche in reggenza – il ruolo nodale di coloro che collaborano con il dirigente scolastico allo svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative e restituisce centralità alla scelta fiduciaria del dirigente stesso, non più costretto nelle talvolta strette maglie dell’organico di potenziamento.