Stiamo purtroppo assistendo, una volta di più, a un indecoroso spettacolo: la normale amministrazione subisce improvvise accelerazioni, tramutandosi in un ulteriore fattore ansiogeno per operatori già oberati di insensate scadenze burocratiche. Il tutto condito dalla tradizionale prassi dello “scarica barile”, molto in voga quando si tratta di scuole e dirigenti scolastici, e con buona pace del totemico slogan “la scuola al centro del paese”.
Ma andiamo con ordine e ricostruiamo il quadro giuridico di riferimento.
In forza dell’art. 45, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, l’ANAC ha il potere di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Nell’esercizio di tale potere, l’ANAC dispone di due interlocutori privilegiati: (1) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al quale può richiedere i risultati dei controlli effettuati sulle amministrazioni; (2) l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) cui può richiedere ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza (art. 45, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013).
Fino alla delibera n. 294/2021, l’ANAC ha esercitato il controllo che le compete demandando agli OIV il compito di attestare l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni pubbliche.
È bene ricordare che le istituzioni scolastiche non dispongono di OIV in quanto l’art. 74, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009 ne esclude categoricamente la costituzione. Con la delibera n. 294/2021, l’ANAC ha esteso i controlli anche agli enti privi di OIV o di altri organismi o soggetti con funzioni analoghe. In tal caso, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni. La delibera, peraltro, afferma pure che La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ne deriva, quindi, che l’attestazione degli obblighi di pubblicazione e la compilazione della griglia di rilevazione competono all’RPCT, ovvero – nel caso delle istituzioni scolastiche – al Direttore dell’USR.
La più recente delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità reitera tale assetto, senza apportarvi alcuna sostanziale modifica.
Inopinatamente, l’Avviso del 5 ottobre 2022, riportato sul sito dell’ANAC, così afferma: A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in questi giorni, si ritiene utile precisare, quale regola generale ai fini del corretto adempimento di invio della griglia di rilevazione ad ANAC, che, nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sono effettuate dal RPCT, specificando, nella nota di trasmissione, che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni. Nelle scuole – nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV – è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022. Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni.
È per l’ANP lapalissiano come un avviso del genere contrasti grossolanamente con l’impianto ordinamentale, fissato da rigide disposizioni normative e da delibere della stessa ANAC il cui potere di controllo, come peraltro avviene per tutti i poteri amministrativi, è sottoposto al principio di legalità.
In particolare, il passaggio sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni risulta totalmente illegittimo per violazione del citato art. 74, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009 che esclude espressamente l’operatività di tale organismo nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Ad alcuni Uffici scolastici regionali, in forza dell’odierno avviso dell’ANAC, non è parso vero di poter immediatamente chiedere ai dirigenti delle scuole di provvedere loro alla predisposizione e alla trasmissione della griglia di rilevazione, con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.
Chiediamo che il Ministero dell’istruzione intervenga tempestivamente per ripristinare la legittimità dell’operato delle istituzioni scolastiche e per evitare che i loro dirigenti siano gravati da obblighi extra legem.
Il noto brocardo dura lex, sed lex non può essere usato a senso unico e solo a vantaggio di qualcuno.