Il testo della legge di bilancio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso non ha fugato i nostri dubbi. Le misure per la scuola soddisfano ben poco l’ineludibile esigenza di innovazione – ordinamentale e organizzativa – che il sistema richiede.
Ciò che riguarda direttamente la scuola si concentra fondamentalmente su pochi temi:
- il dimensionamento
- le competenze delle discipline STEM
- la valorizzazione del personale scolastico
- l’orientamento degli studenti
In questa sede ci limitiamo ad alcune considerazioni.
Sulle misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica, avevamo paventato il rischio della diffusione del modello di “scuola diffusa”. Si tratta delle istituzioni scolastiche costituite da sempre più plessi su un territorio sempre più ampio e, spesso, di non facile percorribilità i cui limiti organizzativi e gestionali sono facilmente evincibili.
A tal fine ritenevamo necessario integrare la misura con ulteriori elementi correttivi ed effettivamente constatiamo che la disposizione approvata ha, da un lato, introdotto un parametro perequativo “determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base di un parametro e comunque entro o limiti del contingente organico complessivo a livello nazionale” dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; dall’altro, ha previsto, “al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l’applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale”. Il valore di tale correttivo risulta doppio rispetto a quello riportato dal disegno di legge.
L’ANP non condivide, invece, la possibilità di destinare i risparmi conseguiti mediante l’applicazione di tale disciplina all’incremento di previsioni di spesa diverse dall’alimentazione del FUN e dell’indennità di direzione dei DSGA.
Sulla promozione e sul potenziamento delle competenze e delle discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, “con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere”, le misure previste sono numerose, potenzialmente efficaci e pienamente condivisibili. Esse, però, non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già finanziate dal PNRR, dal PON 2021-2027 e dalle ordinarie risorse di bilancio del MIM. In poche parole, la manovra si limita a prendere atto di quelle già stanziate e a declinarne le azioni.
Sul terzo punto, viene confermata l’istituzione del fondo – dotato, inizialmente, di 150 milioni di euro per il 2023 – appositamente destinato a valorizzare il personale scolastico in relazione alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con decreto del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri di utilizzo di tali risorse. A parere dell’ANP, la rilevanza di quelle attività avrebbe meritato ben altre risorse.
Per quanto concerne il quarto punto, osserviamo che il comma 555 dell’art. 1, riprende il D.M. n. 328 del 22 dicembre 2022 concernente l’adozione delle Linee guida per l’orientamento (riforma prevista dal PNRR). Sul punto, pur apprezzandone l’impianto, riteniamo che poco rilievo sia dato ai PCTO cui dette linee guida accennano solo marginalmente anziché farne il cuore del nuovo modello di orientamento. Nello specifico, nonostante i moduli formativi di trenta ore sull’orientamento diventino curricolari proprio a partire dalle classi terze delle scuole secondarie di secondo grado, essi riprendono una struttura disciplinare e risultano del tutto scollegati, almeno sulla carta, dalla programmazione e dalla gestione dei PCTO. Ad avviso dell’ANP, moduli così strutturati non sono idonei a produrre una concreta innovazione della didattica, col rischio di demandarne poi la realizzazione a uno specifico docente, senza il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe.
Condividiamo, infine, la disposizione di cui al comma 559 dell’art. 1. Essa, al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, prevede la possibilità, in sede di contrattazione integrativa regionale, di innalzare la percentuale delle risorse complessive del FUN destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, c. 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019. Si tratta di una misura che consente di tutelare concretamente la pensione e la buonuscita dei colleghi andati in quiescenza nel 2021 e nel 2022.
Resta aperta la questione dell’incremento del FUN al fine di armonizzare la retribuzione dei dirigenti scolastici con quella dei colleghi della medesima area contrattuale. Riteniamo, specialmente nell’imminenza dell’attuazione del PNRR, che il merito e l’impegno dei colleghi debbano essere adeguatamente riconosciuti e remunerati.
12 gennaio 2023 ore 15.30 WEBINAR “La legge di Bilancio e le novità di rilievo per la scuola con focus sulla retribuzione dei dirigenti e sul dimensionamento”