L’ANP ha partecipato oggi 7 novembre 2023, in videoconferenza, all’incontro convocato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per rendere l’informazione sullo Schema di provvedimento ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, D.Lgs. n. 59/2017. L’Amministrazione, rappresentata dal Dott. F. Manca della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha illustrato tale schema. Il provvedimento, che deve essere assunto di concerto tra il MIM e il MUR, regolamenta le classi di concorso introducendo le seguenti novità:
- quanto ai titoli di accesso, esso afferma l’equipollenza tra la laurea magistrale e la laurea specialistica e l’alternatività tra il titolo congiunto e il sistema CFU/CFA. Sotto il primo profilo, l’articolo 4 dello schema recita infatti: “1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne. 2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.” Sotto il secondo profilo l’articolo 3, comma 2, prevede: “Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU”
- procede all’accorpamento di alcune classi di concorso (A1-A17; A12-A22; A24-A25; A29-A30; A48-A49)
- introduce una semplificazione delle classi di concorso musicali.
L’Amministrazione ha inoltre comunicato che la Tabella B sarà oggetto di ulteriore revisione poiché occorre da una parte attuare le disposizioni del D.Lgs. n. 59/2017, dall’altra allinearla con la nuova previsione circa i requisiti di accesso per i concorsi per ITP a partire dal 1° gennaio 2025.
L’ANP ha preso atto della corposa documentazione fornita dall’Amministrazione e si è riservata di produrre a breve delle osservazioni puntuali. Ha espresso apprezzamento per la collocazione della materia nella vasta azione del PNRR, declinata su più riforme che riguardano anche il reclutamento del personale docente. Abbiamo osservato, però, come in tale cornice non trovi luogo il riferimento ad alcune linee di investimento del Piano. Nello specifico, nell’incipit della Tabella A, là dove si riportano le certificazioni e le attestazioni di cui devono essere in possesso i docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL, non è contemplata quella “erogazione di almeno 1.000 corsi di durata annuale di lingua e metodologia CLIL a tutti gli insegnanti entro il 30 giugno 2025” che rappresenta uno dei target dell’investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”. Si tratta di una linea di risorse a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche ai sensi del D.M. n. 65/2023 di cui si attende l’imminente emanazione delle istruzioni operative. Il percorso di formazione sulla metodologia CLIL ivi previsto è impegnativo ma rischia di perdere appeal nel momento in cui non gli si conferisce alcun valore certificativo o di attestazione.
L’Amministrazione ha annunciato che metterà a disposizione delle organizzazioni presenti all’incontro una tabella sinottica con le modifiche apportate alla previgente regolamentazione.