L’ANP ha partecipato oggi, 13 novembre 2023, alla riunione convocata per rendere l’informativa sindacale sullo schema di Ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti.
L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott. Fabrizio Manca, affiancato dalla Dott.ssa Carmela Palermo, ha richiesto eventuali osservazioni al testo già sottoposto alle organizzazioni sindacali.
L’ANP ha formulato le seguenti richieste di chiarimento:
- riteniamo necessario riprendere le precisazioni della nota MIUR 14 aprile 2015, n. 3215 e integrarli rispetto all’elettorato attivo e passivo. Nello specifico abbiamo evidenziato come nello schema di ordinanza si faccia riferimento, negli articoli 6 e 8, al diritto all’elettorato per i docenti e per il personale ATA a coloro che sono titolari di “supplenza annuale o temporanea, purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni.” Tale dizione crea ambiguità rispetto a quelle riportate nell’O.M. n. 112/2022 e nel D.M. n. 430/2000 che richiamano le supplenze su posti vacanti e disponibili fino al termine delle attività didattiche. Sarebbe dunque opportuno uniformare i testi e, nell’ottica dell’allargamento della base elettorale, attribuire l’elettorato attivo e passivo anche ai supplenti, docenti e ATA, con contratti fino al termine delle lezioni
- circa la tempistica proposta, abbiamo espresso preferenza per la scadenza di maggio 2024 in considerazione delle difficoltà operative che caratterizzano il mese di aprile (prove INVALSI, sospensioni delle attività didattiche per pausa pasquale, visite di istruzione ecc.)
- l’articolo 24, comma 5 della bozza di Ordinanza impone che nella composizione delle liste debba essere garantita una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie. Abbiamo chiesto di chiarire questo passaggio per evitare il rischio di invalidare le liste a causa dell’errata applicazione di detto principio
- trattandosi di elezioni di carattere nazionale, siamo favorevoli a innalzare fino a 30 il numero di firmatari delle liste in almeno tre regioni rispetto alle “almeno dieci firme del personale appartenente alla componente elettiva di riferimento.”
L’Amministrazione ha chiesto alle organizzazioni sindacali di formulare in forma definitiva le osservazioni sullo schema di ordinanza.