L’ANP ha partecipato oggi, 15 febbraio 2024, presso la sede dell’ARAN, al terzo incontro convocato in vista del rinnovo del CCNL dell’Area dirigenziale “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019-2021.
L’ARAN, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu, ha invitato le OO.SS. a esprimere le loro osservazioni sulla bozza del testo precedentemente trasmessa.
L’ANP ha rilevato quanto segue:
- come più volte sottolineato, si impone un superamento delle ambiguità insite nell’articolo 19 del CCNL area V del 2006 sugli incarichi aggiuntivi. Il terzo comma di quell’articolo si appalesa particolarmente oscuro là dove si riferisce alle delibere degli organi collegiali, con conseguenti disparità applicative tra i diversi Uffici scolastici regionali. Del resto, si deve anche tener conto dell’esigenza di attualizzazione di tale disposizione. Si pensi, ad esempio, agli incarichi di project management connessi agli investimenti del PNRR che hanno, come ben noto, carattere di cogenza per le istituzioni scolastiche in qualità di soggetti attuatori. Essendo, dunque, incarichi obbligatori anche per i dirigenti, essi dovrebbero figurare tra quelli ricompresi al comma 1. Proprio in forza di tale interpretazione, alcuni USR li assimilano a quelli assunti nell’ambito del PON – con percepimento del 100% dei compensi –, mentre altri li riconducono al comma 3, con conseguente versamento del 20% al fondo regionale
- occorre affrontare la questione della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici in servizio all’estero. Sinora questa è stata corrisposta soltanto all’esito di numerosi ricorsi presentati al giudice del lavoro con conseguente aggravio di spese per l’Amministrazione, risultata soccombente
- circa la percentuale destinata alla mobilità interregionale, l’ANP chiede che si incrementi il vigente 30% per portarlo al 100%. Tale aumento, peraltro, è necessario per affrontare concretamente l’ormai improcrastinabile questione del rientro a casa dei dirigenti scolastici in servizio in altre regioni. Del resto, la soluzione del problema non può ulteriormente essere affidata a provvedimenti normativi non strutturali. Dobbiamo dare finalmente certezza a chi da anni si spende in una professione così impegnativa con inaccettabile sacrificio delle proprie esigenze personali e familiari. Altra soluzione ipotizzabile è l’introduzione della previsione di “incarichi annuali” in altre regioni su posti disponibili, valorizzando – con specifica disposizione contrattuale – la previsione dell’art. 12, c. 5, CCNL area “Istruzione e ricerca” del 2019 secondo cui “Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge”
- è necessario dare finalmente attuazione alle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 24 del CCNL 2016-2018 ovvero far sì che l’Amministrazione possa concorrere, con un proprio contributo, alla spesa sostenuta e debitamente documentata dal dirigente scolastico su iniziative di formazione e aggiornamento, qualora ne riconosca la reale connessione con l’attività di servizio e l’incarico affidatogli. Il comma 10, infatti, destina al finanziamento delle attività di formazione “una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale dirigenziale, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.”
- è deplorevole il fatto che i dirigenti non possano accedere a un istituto paragonabile alla riabilitazione alla pari del personale senza qualifica dirigenziale. Ne chiediamo dunque, di nuovo, l’introduzione poiché la regolamentazione vigente obbliga il dirigente a ricorrere al giudice del lavoro, se vuole far espungere una sanzione disciplinare dal proprio fascicolo. Il problema travalica, infatti, la recidiva: è ovvio che, al di là della espunzione della sanzione o meno dal fascicolo, essa possa essere contestata solo nel biennio. Il problema, tuttavia, risiede nel fatto che una sanzione, indipendentemente dal biennio, possa essere valutata ai fini dell’attribuzione dell’incarico ex art. 19, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001. Abbiamo ribadito poi la richiesta di eliminare la previsione che collega il licenziamento alla semplice recidiva poiché trattasi di disposizione troppo rigida e suscettibile di applicazioni irragionevoli
- occorre introdurre termini per il pagamento della retribuzione di risultato. Risulta inaccettabile che i dirigenti di alcuni enti attendano di percepire detto emolumento dal 2019 nonostante la sottoscrizione in via definitiva del relativo contratto integrativo
Il quarto incontro è previsto per il prossimo 27 febbraio.
Informeremo tempestivamente i soci sugli sviluppi del tavolo contrattuale.
Leggi il comunicato riferito alla riunione del 31 gennaio 2024