Come è noto, la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è essenziale per garantire il regolare funzionamento dell’istituto scolastico.  

In numerosi atti, il D.I. n. 129/2018 impone la firma congiunta del dirigente e del DSGA – ad esempio, nel caso dell’emissione dei mandati di pagamento e dell’autorizzazione al pagamento delle rate stipendiali per i supplenti brevi – per non parlare del passaggio di consegne fra DSGA che, quest’anno, a seguito del dimensionamento, interessa un numero di scuole maggiore del solito. 

In caso di propria assenza il dirigente scolastico può sopperire, se la durata è breve, facendo uso dello strumento della delega di funzioni a un proprio collaboratore; se l’assenza fosse più lunga o il posto vacante, l’USR procederebbe, anche d’ufficio, alla nomina di un reggente. L’ordinamento, dunque, garantisce sempre la presenza di un dirigente responsabile. 

Per quanto riguarda la sostituzione del DSGA, purtroppo, la realtà dei fatti è ben diversa. 

Sulla carta, l’articolo 57 del CCNL di comparto 2019-2021, stipulato il 18 gennaio 2024, sembrava aver fatto chiarezza rispetto alla normativa precedente. In particolare, esso prevede che: 

  • Per le sostituzioni del DSGA di durata fino a 90 giorni, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo ad altro dipendente 
  • Per le sostituzioni superiori a 90 giorni, l’incarico è conferito dal dirigente dell’Ambito territoriale, secondo criteri definiti dal Ministero previo confronto con le OO.SS. 

Dal momento che la funzione monocratica del DSGA non può conoscere soluzioni di continuità in quanto necessaria per il regolare funzionamento delle scuole, il CCNL non prevede – correttamente – che la sua sostituzione necessiti di una previa dichiarazione di disponibilità dell’aspirante facente funzione. 

In altre parole, per il CCNL, si tratta di un incarico temporaneo la cui accettazione, da parte del dipendente che ne è destinatario, risulta doverosa.  

Se per le sostituzioni del DSGA fino a 90 giorni, di competenza del dirigente scolastico, il CCNL non prevede la predisposizione di alcun particolare criterio, per quelle di durata maggiore vanno invece definiti, dal Ministero, appositi criteri oggetto di confronto.  

A seguito dell’intesa “politica” del 27 giugno 2024 fra Amministrazione e OO.SS, il Ministro ha definito detti criteri con il D.M. n. 132 del 4 luglio 2024. Tale atto prevede che, al di fuori delle situazioni di esubero che rendono possibile l’assegnazione d’ufficio dell’incarico, la sostituzione del DSGA avvenga “su base volontaria e previo interpello” del personale disponibile ma, così facendo, introduce ex novo una condizione non contemplata dal CCNL.  

Di conseguenza, nel frequente caso in cui tale disponibilità sia assente, l’Ambito territoriale è impossibilitato a coprire tutti i posti di DSGA. Ciò comporta, per le scuole che restano scoperte, la paralisi di tutte le rilevanti attività per le quali la presenza del DSGA è imprescindibile. 

In sintesi, dunque, accade che: 

  • in caso di esubero è salvaguardato l’interesse del dipendente a essere ricollocato in altra sede; 
  • in caso di mancata disponibilità di chicchessia a ricoprire il ruolo di DSGA, non viene garantito il diritto della collettività al buon andamento del servizio scolastico. 

Al fine di risolvere la descritta criticità, la nota ministeriale n. 161812 del 10 ottobre 2024 ha previsto che, ove i criteri definiti ai sensi dell’intesa fra Ministero e OO.SS. dello scorso giugno risultino insufficienti per ricoprire tutti i posti di DSGA, sia possibile definirne di ulteriori, previo confronto a livello di singolo USR. Ad avviso dell’ANP, questa scelta determinerà difformità di comportamenti nei vari territori, confondendo ulteriormente un quadro già nebuloso e ritardando ancora di più l’assegnazione dei DSGA a tutte le scuole che, alla metà di ottobre, ne sono ancora prive. 

La storia, dunque, si ripete. 

Procedure di reclutamento farraginose, frutto di precise scelte politiche, semplificano la vita dei singoli ma complicano quella della collettività in quanto compromettono gravemente il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.  

L’ANP chiede dunque che il Ministero riveda la disciplina sopra descritta, facendo notare come tali problematiche sarebbero del tutto assenti se il dirigente scolastico potesse assumere il DSGA della propria scuola con chiamata diretta, come proponiamo da tempo per tutto il personale scolastico.