Il Parlamento è nuovamente intervenuto per contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola.
Dopo la Legge 4 marzo 2024, n. 25, anche la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, introduce importanti misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.
L’articolo 3 della norma così dispone:
- Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Il focus, stavolta, si sposta sull’istituzione scolastica presso la quale la persona offesa è in servizio: in caso di condanna per reati commessi contro il personale scolastico, il reo dovrà pagare alla scuola una somma da 500 a 10.000 euro quale riparazione pecuniaria.
La posizione di chi si macchia di tali reati, dunque, risulta ulteriormente aggravata.
Si tratta di una misura in linea con quelle della citata Legge n. 25/2024 – da noi commentata lo scorso 19 marzo – che ha introdotto modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Tale norma opera su due livelli: da un lato, prescrive azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi; dall’altro, inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Con riferimento al versante penalistico, riportiamo di seguito le modifiche apportate ai suddetti articoli:
- articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;
- articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- art. 341-bis c.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Anche in questa occasione l’ANP accoglie con favore il nuovo intervento legislativo.
I dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA, ai quali lo Stato ha affidato il prezioso compito di educare, istruire e formare i nostri giovani, non possono più essere oggetto di aggressioni e violenze divenute negli ultimi anni sempre più frequenti.
Suggeriamo ai colleghi di informare la componente studenti e quella dei genitori su tali importanti provvedimenti, individuandone le modalità più opportune.