Si è concluso ieri, 18 dicembre 2024 l’iter parlamentare, con l’approvazione definitiva in Senato, del Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 160/2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.   

Per quel che riguarda le misure di interesse per la scuola il testo originario dell’atto risulta pressocché invariato. Per questa ragione si rimanda al nostro commento pubblicato in seno al comunicato dello scorso 29 ottobre 

Sono solo due le novità di rilievo introdotte durante l’iter di conversione in legge, riportate di seguito.  

In primo luogo, è stato inserito ex novo l’articolo 8-bis recante Misure urgenti per l’avvio del percorso liceale del Made in Italy che interviene sull’articolo 18, comma 4, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206. 

Tale articolo, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati, dispone che l’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria – non più quindi solo fino a esaurimento – quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del Made in Italy, non dovendo più confluire in quest’ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente. La disposizione in commento statuisce, inoltre, che l’attivazione dei percorsi liceali del Made in Italy avvenga non solo nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi ma anche dell’organico dell’autonomia del personale docente e dell’organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.  

In sintesi, l’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane resta in ordinamento. 

In secondo luogo, il testo dell’articolo 9 è stato rielaborato al fine di chiarire che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria (dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2024) con il solo possesso del titolo di studio allora richiesto, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 59/2017, a conseguire l’abilitazione, nel primo anno di servizio corrispondente a quello in corso, mediante il conseguimento dei CFU già previsti per le altre categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono di diritto ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.  

Si segnala, sul punto, l’attuale difficoltà di accesso degli insegnanti, non solo tecnico-pratici, a tali percorsi data l’esiguità numerica di quelli al momento attivi.