Con la Nota n. 1765 del 15 gennaio 2025 “Attività formative del percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto. Chiarimenti” il Ministero ha fornito indicazioni sul calcolo dei giorni di effettivo servizio dei docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 agosto 2024.
Come è noto, l’articolo 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto il completamento delle procedure assunzionali entro il 31 dicembre 2024. Al fine di consentire lo svolgimento dell’anno di formazione e prova anche ai docenti che hanno assunto servizio con contratto a tempo indeterminato entro il 10 dicembre, ad anno scolastico già iniziato, l’Amministrazione ha chiarito che il conteggio dei requisiti di servizio deve essere riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.
Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 226/2022, “il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche (…) Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.
Pertanto, sia i centottanta giorni di servizio che i centoventi giorni di attività didattica devono essere proporzionalmente ridotti in maniera analoga a quanto già viene calcolato per i docenti a tempo parziale.